Attivita` alberghiera - Comunicazione dei nominativi degli ospiti - Omissione - Ritardo - Sanzione penale – Strutture ricettive - Illecito esercizio - Sicurezza pubblica - Discrezionalita` del legislatore - Manifesta infondatezza
Artt. 17, 17-bis, 86, 108 e 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135; art. 3
Cost.
I. E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 109, R.D. 8 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall’art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. sul presupposto che tale norma prevede la sanzione penale per l’omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo mentre gli artt. 86 e 108, medesimo R.D. n. 773/1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell’attivita` senza licenza, senza previa dichiarazione all’autorita` di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore, in quanto il giudice a quo pone a raffronto fattispecie evidentemente disomogenee, per le quali una differente disciplina legislativa non e` irragionevole.
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