Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 54 del 6-3-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute;
Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».
Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni
1. L'E.N.A.C. e' l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Art. 3.
Negato imbarco
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Art. 4.
Cancellazione del volo
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Art. 5.
Ritardo
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
Art. 6.
Sistemazione in classe superiore o inferiore
1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.
Art. 7.
Precedenza ed assistenza alle persone con mobilita' ridotta ed ai bambini non accompagnati
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
Art. 8.
Obbligo d'informazione
1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
Art. 9.
Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di attribuzione, anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 2, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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