Venezia: Basilica di S. Marco - Foto: Giacomo Latrofa

IV. Rassegna ragionata di Giurisprudenza

 

ARTISTA

Libertà di espressione

 

In questa storica sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo la libertà di espressione del creatore di un’opera d’arte viene fatta rientrare nell’alveo della libertà di pensiero, di cui tutti, anche le minoranze, possono chiedere il riconoscimento e la tutela.
Va detto che l’artista appartiene al novero delle minoranze per sua natura, atteso che dalla sua opera sortiscono aspetti profetici o avanguardistici, talora sgraditi, non ancora avvertiti o non condivisi dalla massa. L’artista è per definizione un innovatore e, quindi, un soggetto marginale, anche dal punto di vista etnoantropologico.

Nel riconoscere il diritto alla libertà d'espressione, fondamento essenziale di una società democratica, l'art. 10 par. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo non distingue tra le diverse forme di espressione individuale. Esso tutela pertanto anche la libertà di espressione artistica. Infatti coloro che creano, interpretano, diffondono o espongono un'opera d'arte contribuiscono allo scambio di idee e di opinioni indispensabile in ogni società democratica. La libertà di espressione deve garantire la circolazione non solo di idee e di opinioni largamente condivise nella società (o comunque ritenute inoffensive o indifferenti), ma anche quelle che contrastano con il sentire di una parte più o meno ampia della popolazione dello Stato.
Corte europea dir. uomo, 24 maggio 1988
Riv. dir. internaz. 1989, 78.

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Opere d’arte/beni culturali
Nozione di bene culturale

Con la seguente sentenza si abbandona la concezione puramente estetica di bene culturale, propria della legislazione del 1939, e si apre alla nozione e al valore di testimonianza di civiltà che l’opera assume. Una visione storicistica di stampo marxista si sostituisce alla tradizione razionalista hegeliana o edonistico-dannunziana del bello fine a se stesso.

Il bene culturale (nozione che sostituisce ormai le vecchie categorie di cose d’interesse artistico o storico, di cose d’arte, di cose d’antichità, realizzando una considerazione unitaria della materia) viene protetto per ragioni non solo o non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, così sottolineandosi l’importanza dell’opera o del bene per la storia dell’uomo e per il progresso della scienza; nell’intentio legislatoris e nella prassi amministrativa, nonché nell’interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata (art. 9 e 33 cost.) deve pertanto ritenersi abbandonata una concezione estetizzante (o estetico-idealistica) del bene culturale (come del bene paesaggistico-ambientale), che era alla base della legge fondamentale del 1939, in favore dell’evoluzione della nozione che ne valorizza il significato di documento del tempo e dell’ambiente in cui è sorta.

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Un tentativo di definizione giurisprudenziale della nozione di opera d’arte

La sentenza della Corte d’Appello ambrosiana si distingue per audacia interpretativa del fenomeno artistico, giungendo ad individuare i caratteri fondanti l’essenza dell’opera d’arte, operazione sovente temuta dagli addetti ai lavori: novità, originalità, individualità della rappresentazione, idoneità dell’opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto, cagionando una reazione emotiva nel fruitore.
Va segnalato anche il pregevole inciso “ancorché ancora relative” perché la Corte dimostra di aver perfettamente compreso che l’opera d’arte è tale solo in relazione all’ambiente socio-culturale che la valuta.

“Il carattere creativo necessario per la tutelabilità di un’opera dell’ingegno implica la novità e l’originalità, ancorché ancora relative, dell’opera e consiste nell’individualità della rappresentazione, ossia nell’idoneità dell’opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto; in particolare, la categoria delle opere rientranti nella previsione dell’art. 2, n.4 l.a. appartiene alla sfera della produzione artistica, la cui funzione è quella di suscitare emozioni di ordine estetico, sicchè una composizione potrà essere inserita in detta categoria in quanto sia idonea, secondo il comune modo di sentire e di concepire l’opera d’arte in un determinato contesto culturale e sociale, a stimolare quel tipo di reazione emotiva”.

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Il requisito della creatività

La creatività si riferisce allo stile personale elaborato ed applicato dall’artista e non all’oggetto.
Tale concetto si comprende bene con riferimento alla serie apparentemente ripetitiva e ossessiva di bottiglie di Morandi o alle nature morte in generale: è la tecnica, il tocco, la pennellata, la composizione, il progetto artistico dell’autore a conferire alla sua opera quel quid di straordinario che la rende artistica.

“Tale carattere creativo deve essere manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e relativo alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 11 della Legge 633/41 nonché l’appartenenza ad un determinato campo dalla stessa legge specificato; in particolare, l’opera deve essere il risultato non di un qualunque lavoro intellettuale, ma di un’attività dell’uomo di carattere creativo che attribuisca alla stessa una originalità rispetto alle precedenti, siano queste tutelate o meno, originalità che non risiede nel puro concetto o argomento, ma nel modo con cui l’attore esprime il concetto o l’argomento medesimi”.

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Nel campo delle opere dell’arte figurativa, la creatività dell’opera va riferita non all’oggetto rappresentato, bensì all’impronta personale e all’impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune e noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d’arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con una interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell’ingegno del suo autore.

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L’unicità dell’opera d’arte.
Clonazione di capolavori: procedimenti informatici, calchi e riproduzioni.

Le riproduzioni virtuali di grandi opere assolvono a funzioni scientifiche ma non equivalgono al manufatto, calco o stampa, in grado di assicurare una migliore valorizzazione dell’originale, senza intaccarne l’unicità.
La sottoriportata sentenza parte dal presupposto, messo in dubbio nell’arte contemporanea, che uno dei principali caratteri distintivi dell’opera d’arte sia la sua unicità.
Tale concezione è entrata in crisi già dalla fine dell’Ottocento, ed è stata definitivamente archiviata dopo le operazioni seriali di Costantin Brancusi e Marcel Duchamp, nonché dopo l’avvento della video and computer art.
Oggigiorno si verifica assai frequentemente che l’opera nasca in una pluralità di esemplari piuttosto che in un pezzo unico.
La clonazione di capolavori, attuata attraverso procedimenti informatici sempre più precisi e sofisticati, può rispondere effettivamente ad esigenze scientifiche di studio o di conservazione dell'opera, assai meglio, peraltro, di tecniche meno evolute come il calco diretto, ma, isolatamente considerata, non è certamente consona all'obiettivo di valorizzare, attraverso il bene culturale, l'intero territorio; obiettivo rispetto al quale appaiono funzionali eventualmente altre tecniche di riproduzione, che incrementano la diffusione della conoscenza dell'opera d'arte, stimolano l'interesse a vedere il capolavoro riprodotto, ma non intaccano, anzi piuttosto esaltano, l'"unicum" dell'opera d'arte.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 10 ottobre 2003, n. 1285
Foro amm. TAR 2003, 3355,3628 nota (LILLO; MAURO)

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La Collezione privata è suscettibile di esser considerata bene culturale.

Una abitazione privata, provvista di una vasta collezione di beni dalle caratteristiche eterogenee, può farsi rientrare nella nozione di bene culturale e quindi ammettersi alla relativa tutela apprestata dalla legge, laddove rappresenti testimonianza di un preciso momento storico e culturale.
Nella fattispecie il contesto de quo è costituito dalla corrente architettonica e plastico-figurativa dell”Eclettismo”, sviluppatasi in Europa e oltreoceano tra Otto e Novecento, caratterizzata dalla compresenza di stili misti, frutto di una logica combinatoria quasi alchemica, come nel caso della Sagrada Famiglia di Antoni Gaudi’ a Barcellona o del quartiere Coppedè a Roma.

In merito ai requisiti per il riconoscimento di bene culturale ad una collezione di beni di interesse storico e artistico ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 1089 del 1939 (art. 2 del T.U. n. 490 del 1999). Ministero dei beni culturali e ambientali contro gli eredi di un de cuius :
“…la variopinta gamma di beni posti ad arredo delle abitazioni del de cuius trovavano una evidente reductio ad unitatem nell’essere gli stessi, complessivamente intesi, espressione di una cultura eclettica, storicamente ben collocata, dell’arredare e dell’abitare; donde la conclusione che l’eterogeneità dei beni, vista in un’ottica profana, diventa, ad un approccio attento ai valori culturali di riferimento, testimonianza di un preciso fenomeno storico-culturale caratterizzato dall’accostamento appunto eclettico di beni ad arredo della residenza di u collezionista. Di tanto dimensione unitaria si trova plastica testimonianza nella qualità della raccolta libraria facente parte della collezione che ne costituisce un valido supporto lustrativi…”.
“…il gusto eclettico dell’arredamento di cui si è detto trasformi le abitazioni in esame in luoghi museali pervasi da un precisa venatura storico-artistico e, quindi, espressione di un valore culturale unitario”.

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Anche un vaso può essere un’opera d’arte

Va accolta la richiesta di provvedimento cautelare di sequestro e di cessazione della produzione avanzata da chi lamenti la contraffazione di opera d’arte figurativa applicata all’industria, attesi il carattere creativo e la scindibilità del suo valore artistico dal prodotto al quale è associato (nella specie, è stata ritenuta meritevole di privativa artistica la forma di un vaso stilizzata come gondola).

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Anche la pubblicità può essere artistica.

E’ ormai a tutti evidente che anche la creatività del grafico pubblicitario o del creatore dell’immagine di un’azienda debba annoverarsi, talora, tra le attività meritevoli di tutela, in quanto costituente vera e propria opera d’arte, manifestatasi in atti concreti e conseguenti effetti.
Le foto di Oliviero Toscani per la campagna pubblicitaria della Benetton furono la dimostrazione della fondatezza di tale affermazione.
Naturalmente, non può presumersi la natura di opera d’arte per questo genere di attività; essa va di volta in volta dimostrata e accertata, con riguardo specificamente alla presenza/assenza dei caratteri di originalità, innovatività, creatività, profeticità, universalità, concretezza e utilità.
Si aggiunge, sommessamente, che una delle caratteristiche principali dell’opera d’arte risiede nella sua assoluta libertà di idee, di forme e di mezzi. Tale carattere non pare ravvisabile nell’opera d’arte diretta a scopi pubblicitari. L’ideatore di una pubblicità può a buon diritto dichiararsi erede di Mimmo Rotella e dei suoi manifesti riadattati artisticamente, a condizione che dimostri di aver scelto e percorso una visione ideologica libera dai condizionamenti esercitabili dal committente.
Per interderci, anche Caravaggio e molti altri grandi maestri hanno lavorato per una committenza invasiva dal punto di vista ideologico quanto la Chiesa romana, ma hanno saputo tenersi liberi e scevri da ogni controllo, aggirando mirabilmente le prescrizioni ricevute e inserendo nel contesto delle loro opere un quid di innovativo e rivoluzionario, segno tangibile di quella libertà espressiva prima richiamata.

“Anche il risultato dell’attività pubblicitaria costituisce opera d’arte se sussistono oltre alle caratteristiche di creatività, originalità e novità, anche la c.d. scindibilità, da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta”.

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Al fine di accertare se il risultato dell’attività pubblicitaria costituisca opera dell’ingegno di carattere creativo, può assumersi, quale criterio di qualificazione, il principio stabilito con riguardo alle creazioni d’arte applicate all’industria, a tenore del quale è necessaria, oltre alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, anche la c.d. scindibilità, da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta.

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Il “giornale telematico” è un’opera creativa sebbene non artistica.
Anche il giornale telematico contiene in sé un carattere di creatività, non assimilabile, tuttavia, all’opera d’arte.

E’ considerabile opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto d'autore, il "giornale" telematico, destinato a comparire su un proprio c.d. sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all'utente di accedere, anche attraverso rimandi c.d. ipertestuali, a prescelti servizi, trasmissioni, e programmi radiofonici e televisivi (della RAI), rubriche notizie, e dati, inerenti a fatti della cronaca, dell'ambiente, della cultura, della scienza, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della storia, del folclore, della politica, dell'economia, della gastronomia, soprattutto nelle regioni e nelle città italiane, ed anche relativi agli italiani nel mondo, nonché per la possibilità offerta all'utente di partecipare ed interagire individualmente con la redazione del "giornale" attraverso un apposito servizio di posta elettronica (a mezzo di c.d. E-Mail), il tutto secondo la "filosofia" di rendere facilmente ricevibili flussi di informazioni di interesse prevalentemente locale e regionale, anche e soprattutto all'estero e dall'estero (come rivelato anche dal "titolo" dell'opera), sfruttando a pieno ed in modo originale le potenzialità della rete suddetta (Internet) e della tecnologia multimediale, e con scelte dei contenuti, impaginazione ed organizzazione dei materiali parimenti originali.

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Il titolo del domain name

La sentenza afferma la tutelabilità della denominazione del dominio internautico in base alla legge sul diritto d’autore.
La questione sembra riguardare esclusivamente le applicazioni commerciali o industriali di tale diritto; in realtà il problema si pone anche per nuove forme di arte quale quella informatica, virtuale ovvero cibernetica.
La computer art è un fenomeno internazionale in costante aumento e produce situazioni virtuali con apporti creativi che andrebbero tutelati a mezzo delle medesime azioni previste per le altre forme di manifestazione della creatività artistica.
La nota abbreviazione dei titolo di una rivista giuridica come "domain name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione forense è stata ritenuta tutelabile ai sensi dell' art. 100 L. a., sulla protezione dei titolo dell'opera, con ordine in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire a terzi l'uso di tale abbreviazione.
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Il format radiotelevisivo
E’ considerata opera dell'ingegno di carattere creativo la redazione dei progetto unitario artistico - produttivo e dei dialoghi e del copione delle trasmissioni televisive relativi ad uno spettacolo (così Sez. Un., 28.10.1994, n. 8880; a mero titolo esemplificativo per altri casi di protezione accordata in ambito televisivo.
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La fotografia è opera d’arte a seconda dei casi.

Tutti sanno che la fotografia, dopo aver molto atteso tale riconoscimento, è entrata da tempo a far parte del ristretto novero delle forme d’arte.
Naturalmente, va distinta l’opera fotografica intesa come documento fedele di un oggetto o di un fatto, dalla fotografia artistica propriamente detta.
La prima va tutelata con i limitati mezzi previsti dall’art. 87 Legge sul diritto d’Autore, la seconda può avvalersi della più ampia tutela disposta dall’art. 2 stessa legge.
La Giurisprudenza richiede al fotografo un apporto creativo e trasformativo dell’immagine oggettuale iniziale, per concedergli le azioni che tutelano l’artista.
La fotografia, come opera d'arte, gode della tutela del diritto d'autore, ai sensi della Legge 633/41, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia valore creativo. Godono invece della tutela più limitata di cui agli art. 87 della L. 633/41, come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo è tutelato quando non si tratti di opera seguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cosa committente.

“l'opera d'arte, in particolar modo quella fotografica, gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela, di cui all'art. 87 della L. 633/41, in tema di diritti connessi a quello d'autore quando rivesta per le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti”.

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Le fotografie di monumenti o altre opere d’arte non costituiscono opere dell’ingegno, suscettibili di protezione ai sensi dell’art. 2 l. 633/41, potendo essere tutelate soltanto in base agli art. 87 seg. stessa legge, ove si limitino a riprodurre fedelmente, ancorché ad altissimo livello qualitativo, il monumento o l’opera ritratta, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo (nella specie, si trattava di una veduta notturna di Bari, con i lastrici solari di una parte del borgo murattiano e della città vecchia e nel centro le fabbriche della cattedrale e della basilica di S. Nicola che, per effetto della pubblica illuminazione, si stagliavano contro lo sfondo scuro del cielo senza luna).

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“…le fotografie di monumenti risultano incluse nella tutela dell’art. 87 della Legge 633/41, ove si limitino a riprodurre fedelmente, ancorché ad altissimo livello qualitativo, il monumento o l’opera ritratta, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo”.

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“La fotografia, come opera d'arte, gode della tutela del diritto d'autore, ai sensi della Legge 633/41, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia valore creativo. Godono invece della tutela più limitata di cui agli art. 87 della L. 633/41, come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo è tutelato quando non si tratti di opera seguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cosa committente.

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L’opera lirica

Dal momento in cui l’opera d’arte, nella specie opera lirica, cade in pubblico dominio può essere utilizzata liberamente con proprie esecuzioni e attraverso propri mezzi di diffusione da chiunque vi abbia interesse; tale libertà di utilizzazione non si estende ad una particolare esecuzione dell’opera che per la partecipazione di un complesso di artisti molto significativi diventa qualcosa a sé stante e diversa dall’opera in sé, tale pertanto da non consentire legittime riproduzioni di essa.

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Opera d’arte applicata all’industria
Il concetto di dissociabilità/scindibilità e lo scopo utilitaristico come presunto criterio discretivo tra opera d’arte e industrial design
La sentenza massimata ribadisce un orientamento consolidato secondo il quale le opere della creatività destinate all’industria possano tutelarsi con le norme previste in materia di opere d’arte solo a condizione che la parte creativa e immateriale di essa sia scindibile, cioè separabile e autonomizzabile, dalla parte materiale e oggettuale del prodotto destinato ad impiego industriale. Il ragionamento del Tribunale fiorentino pecca di edonismo estetizzante allorquando si fonda sul presupposto che l’opera d’arte sia aliena da utilitarismi di sorta. Ebbene, tale presupposto è assai fallace. Non è vero che l’opera d’arte rifugge dall’utilità, altrimenti non vi sarebbe da sempre stata la querelle tra i sostenitori dell’Art pour l’art e coloro che ne rivendicano la fruibilità ed utilizzabilità a mezzo di estrinsecazioni concrete e percepibili dell’idea creativa. Vieppiù, si rammenta l’esperienza negli anni venti del novecento del Bauhaus di Walter Gropius a Dessau, che ha concepito opere d’arte appositamente per il mercato industriale, oppure ancor prima il Movimento britannico delle Arts and Crafts, capeggiato da Johm Ruskin e William Morris nella seconda metà del XIX secolo. Le opere di queste due correnti sono esposte in tutte le gallerie e musei del mondo e vengono universalmente riconosciute come opere d’arte, anche se furono pensate espressamente per la riproduzione in serie su scala industriale e per essere venduti ai consumatori al fine di essere utilizzati come meri utensili, seppure di lusso.

Il requisito della dissociabilità, che è presupposto di tutela dell’arte applicata all’industria, va inteso in senso ideale o concettuale, e non materiale, come dissociabilità dell’opera d’arte dal prodotto, vale a dire come possibilità di concepire l’opera indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è collegata; detto requisito in tanto sussiste, in quanto l’opera possa essere pensata e goduta esteticamente in sé e per sé, e non in funzione di un determinato oggetto d’uso; deve, conseguentemente, escludersi che le creazioni riguardanti la forma di oggetti aventi funzione utilitaria e, quindi, le creazioni del c.d. industrial design, possano beneficiare della protezione del diritto d’autore, a nulla rilevando, in proposito, il valore artistico, più o meno notevole, delle medesime, e/o la circostanza che le stesse siano esposte in musei e/o riportate nei libri di storia dell’arte.

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ANTICHITA' E BELLE ARTI
Soprintendenze alle antichità e all'arte

Le sottocitate massime si occupano di chiarire singoli casi di compressione della sfera dei poteri del proprietario privato di beni culturali, ovvero estensione dei poteri d’imperio pubblicistici a tutela dell’interesse collettivo al ritrovamento, conservazione, valorizzazione e fruizione di detti beni.
In materia di restauro, i poteri prescrittivi della P.A. sono amplissimi:
Per effetto della l. 1 giugno 1939 n. 1089, spettano alle autorità preposte alla cura del patrimonio artistico e ambientale i poteri di prescrivere, anche minuziosamente, gli interventi da compiere, i metodi da adottare, i materiali da impiegare, così come autorizzare l'intervento di restauratori o tecnici discrezionalmente ritenuti idonei, e, di converso, stabilirne l'allontanamento allorché oggettive circostanze o inadempienze di rilievo sminuiscano la loro fiducia nell'opera.
T.A.R. Emilia Romagna Parma, 10 luglio 1994, n. 201
Foro amm. 1995, 672 (s.m.)
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Tutela delle cose d'interesse artistico

Nel caso di lavori urgenti e indifferibili, la P.A. è in facoltà di agire immediatamente con interventi manutentivi, a prescindere dalla volontà del proprietario e anche quando quest’ultimo risulta incerto.
Premesso che in base all'art. 19, l. 1 giugno 1939 n. 1089, in caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, si deve affermare che detto intervento viene previsto in relazione alla cosa d'arte nella sua oggettività storica-culturale, indipendentemente dalla sua appartenenza, dovendosi ritenere che la certezza del proprietario non ha alcun rilievo, atteso che questi può essere identificato a posteriori con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano civilistico in ordine ai rapporti tra il soggetto concessionario che abbia eventualmente eseguito i lavori ed il diverso che sia successivamente riconosciuto proprietario del bene. In tale contesto normativo, posporre il rilascio della concessione edilizia alla definizione della lite insorta tra due privati che si contendano il possesso o la proprietà di un bene di valore storico-culturale, anche se di appartenenza privata, appare un vero e proprio nonsenso, ove solo si consideri che, ai sensi dell'art. 31, l. 1 giugno 1939 n. 1089, il bene medesimo può essere acquisito, con la prelazione, dall'amministrazione, ovvero da un soggetto estraneo alla lite con il rischio di grave compromissione dell'integrità del bene culturale per la mancata tempestiva esecuzione degli interventi necessari.
T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 24 giugno 1998, n. 2078
Foro amm. 1999, 199

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Alienazione e trasmissione delle cose d'interesse artistico

La Convenzione dell’U.N.E.S.C.O. del 1970 prevede la possibilità di intervento internazionale per la tutela di beni culturali esistenti nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione, in nome della salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanità.
L’azione interna di ciascuno Stato deve ispirarsi al principio di legalità e ricercare un giusto contemperamento tra le esigenze collettive e quelle individuali.
L'esercizio del diritto di prelazione da parte dei pubblici poteri nel caso di alienazione di un'opera d'arte costituisce un'ingerenza nel diritto di ogni persona al rispetto dei propri beni. Una tale ingerenza, per essere compatibile con l'art. 1 del protocollo addizionale, deve rispettare il principio di legalità, non deve essere arbitraria e deve perseguire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Il principio di legalità esige che le norme interne rilevanti siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili. Ai sensi dell'art. 18 della convenzione europea ogni ingerenza nel godimento di un diritto riconosciuto dalla convenzione deve perseguire scopi legittimi nei quali vanno compresi il controllo del mercato delle opere d'arte e la protezione del patrimonio culturale ed artistico da parte di uno Stato. Per quel che riguarda le opere realizzate da un artista straniero la convenzione dell'Unesco del 1970 favorisce i loro legami con lo Stato d'origine; tuttavia rispetto alle opere che si trovano lecitamente sul proprio territorio e che appartengono al patrimonio culturale di tutte le nazioni uno Stato può adottare misure adeguate per assicurare un ampio accesso del pubblico a tali opere nell'interesse generale della cultura universale. Per realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e l'esigenza della salvaguardia dei diritti fondamentali è necessario che sussista un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle autorità pubbliche: occorre a tal fine considerare globalmente i vari interessi coinvolti e anche la condotta delle parti della controversia.
Corte europea dir. uomo, 5 gennaio 2000
Riv. dir. internaz. 2000, 821
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Alienazione e trasmissione delle cose d'interesse artistico
Quand'anche fisicamente scomponibili oppure di fatto scomposte dal privato, le singole parti "inter se cohaerentes" di un'opera d'arte - e non quali somma di elementi suscettibili di apprezzamento artistico - costituiscono unitaria ideazione d'insieme il cui valore storico/culturale assurge, come tale, ad autonoma rilevanza giuridica; di conseguenza, il provvedimento diretto ad assicurare la disponibilità di detto bene alla p.a. non può essere riferito alla stessa opera d'arte nella complessità della sua composizione.
T.A.R. Sicilia Palermo, 18 marzo 1986, n. 321
Foro amm. 1986, 2550 (s.m.).
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Limitazioni ed obblighi dei possessori.

In questo caso la proprietà privata si trasforma in una forma di detenzione, ovvero di concessione del diritto di tutela spettante alla P.A.
La fattispecie riguarda un ipotesi delittuosa di violazione del contesto ambientale in cui l’opera ab origine era inserita.
La rimozione di una collezione di opere d'arte senza la prescritta autorizzazione amministrativa ad opera del privato proprietario, cui fu notificato il relativo vincolo, integra il delitto previsto dalla legge speciale sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, anche nel caso di trasferimento dai locali appositi predisposti come museo ad altri angusti, inadatti, pericolosi, pur appartenenti allo stesso proprietario. Non si può prescindere, invero, in tale situazione, dall'ambiente e dalle modalità di esposizione delle singole opere, considerate nel loro complesso, che praticamente viene ad essere distrutto. Il privato proprietario di cose d'interesse artistico si colloca come una specie di detentore dell'opera d'arte, protetta dalla legge, come un concessionario del diritto di tutela spettante alla P.A. e cioè allo Stato quale amministratore: il cittadino risponde della materiale conservazione e della tutela della cosa, al punto che in caso di dispersione o distruzione, è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
Cassazione penale, sez. III, 27 aprile 1979
Giust. pen. 1979, 608,II
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Esportazioni e importazioni
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di sottoposizione di un'opera d'arte a tutte le disposizioni di tutela di cui al d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, nonché il successivo diniego di attestato di libera circolazione dell'opera emanato dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici non costituiscono violazione degli art. 3 e 42 cost., atteso che il limite imposto alla proprietà privata inerisce alla particolare natura della "cosa d'arte" ed è connaturale alle caratteristiche di questa, incidendo soltanto sulla sua circolabilità al di fuori del territorio nazionale italiano, senza comunque implicare misure ablatorie.
T.A.R. Lazio, sez. II, 14 novembre 2001, n. 9366
Foro amm. 2001, 2980 (s.m.)

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Esportazioni e importazioni abusive: obbligatorietà del provvedimento di confisca.
In tema di esportazione abusiva di opere d'arte la confisca prevista dall'art. 66 comma 2 della l. 1 giugno 1939 n. 1089 (che richiama la legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando) è obbligatoria quando il fatto sia stato accertato anche se detto accertamento non sia conseguente all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'agente proprietario della cosa. (Nella specie l'esportazione abusiva effettuata dal proprietario dell'opera d'arte, contro il quale non era stata promossa azione penale entro i termini di prescrizione è stata accertata nel corso di giudizio a carico di altra persona assolta per non avere commesso il fatto).
Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1983
Cass. pen. 1984, 654 (s.m.).
Giust. pen. 1984, II,25 (s.m.).
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Obbligatorietà e vincolatività della dichiarazione del valore ai fini della prelazione da parte dello Stato.
Il proprietario che intenda esportare un'opera d'arte, anche in un paese della CEE, ha l'obbligo di dichiararne il valore e, qualora lo Stato eserciti la facoltà di acquisto del bene ad un prezzo uguale o superiore al valore dichiarato, rimane vincolato alla sua dichiarazione senza poter contestare il prezzo offerto nè rinunciare all'esportazione.
Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 1982, n. 4363
Foro it. 1983, I,88.

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Esportazione e prelazione
L'art. 39 l. 1 giugno 1939 n. 1089 dà facoltà all'amministrazione dello Stato, nell'esercizio dei poteri di tutela delle cose di notevole interesse storico ed artistico, di disporre l'acquisto di opere d'arte di cui si intenda procedere all'esportazione dal territorio nazionale per il valore dichiarato nella denuncia dell'interessato, senza peraltro prevedere la possibilità dell'adeguamento del valore dichiarato all'asserito valore venale ad iniziativa dell'amministrazione, salvo ipotesi particolari; pertanto, il possedimento con cui viene disposto l'acquisto di un'opera d'arte che si intenda esportare al prezzo dichiarato dall'interessato (che si assume esiguo rispetto al valore venale del bene), non può per tale circostanza ritenersi viziato da accesso di potere, nè può ritenersi che la determinazione amministrativa possa, per tale motivo, essere espressione di sviamento di potere.
Consiglio Stato, sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 894
Foro amm. 1980, I,1740 (s.m.).
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REATI

Il falso dichiarato non è punibile

“L’art. 128 d.leg. n. 490 del 1990 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d’arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l’altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull’opera ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata; ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, né è possibile, una volta confermata in appello l’assoluzione del reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione, subordinandola all’apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.

 

Misure di sicurezza patrimoniali: confisca
In tema di esportazione abusiva di opere d'arte la confisca prevista dall'art. 66 comma 2 della l. 1 giugno 1939 n. 1089 (che richiama la legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando) è obbligatoria quando il fatto sia stato accertato anche se detto accertamento non sia conseguente all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'agente proprietario della cosa. (Nella specie l'esportazione abusiva effettuata dal proprietario dell'opera d'arte, contro il quale non era stata promossa azione penale entro i termini di presentazione è stata accertata nel corso di giudizio a carico di altra persona assolta per non avere commesso il fatto).
Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1983
Giust. pen. 1983, II,689.
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Non sussiste il reato di contraffazione a carico di chi cancella la dedica di un'opera d'arte, per mano dell'autore, al fine di poterla commercializzare meglio.
Cassazione penale, sez. V, 2 dicembre 2004, n. 5407
Diritto & Giustizia 2005,

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Rientrando nel concetto di danneggiamento qualunque condotta commissiva od omissiva che diminuisca sensibilmente il valore della cosa, e consistendo il pregio di un'opera d'arte anche nella fruibilità estetica del monumento, integra il reato di cui all'art. 733 c.p. la condotta dei proprietari di un palazzo notificato per il suo particolare valore storico-artistico, che, omettendo per incuria l'esecuzione di lavori di manutenzione e di restauro degli elementi lapidei disgregantesi per effetto degli agenti atmosferici e determinando l'intervento della p.a. per la messa in opera ed il mantenimento per oltre un ventennio di un vistoso ponteggio parasassi a tutela della pubblica incolumità, concorrono a cagionare una grave alterazione degli elementi architettonici e la duratura obliterazione della facciata con elementi posticci.
Pretura Firenze, 5 giugno 1990
Amaraschi Uguccioni e altro
Giur. merito 1992, 1336.
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L'irrilevanza delle possibilità di riconoscere il falso e dell'essere tratto in inganno, da rilevare dalle disposizioni della l. 20 novembre 1971, n. 1062 (recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opera d'arte), e la previsione di un dolo, specifico, connotato da un profitto patrimoniale illecito, attribuiscono alle fattispecie criminose della legge citata una speciale caratteristica rispetto ai delitti contro il commercio, sicché in alcuni precetti l'interesse protetto in via principale, cioè la lealtà commerciale, concorre con quello individuato nella cosiddetta fede pubblica, giacché la peculiarità di questi reati è quella di essere caratterizzati da condotte plurime ed eventualmente plurioffensive.
Cassazione penale, sez. II, 20 ottobre 1995, n. 11253
Cass. pen. 1997, 1477 osser. (SVARIATI)

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L'art. 128 d.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, nè è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione, subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.
Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 2000, n. 10058
Cass. pen. 2002, 2179 (s.m.)

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L'art. 128 del d.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, nè è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione, subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.
Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 2000, n. 10058
Ced Cassazione 2000,
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La tutela penale della paternità delle opere d'arte è del tutto autonoma dal profilo civilistico dell'attribuzione dei relativi diritti economici di sfruttamento. Di conseguenza se, alla scadenza del settantesimo anno solare successivo alla morte dell'artista, vengono meno i diritti patrimoniali e, sotto questo profilo, l'opera diviene liberamente riproducibile, restano però fermi tanto i diritti morali dell'autore quanto l'esigenza di garantire il mercato sulla originalità e la genuinità dei suoi prodotti: restando dunque necessario identificare in quanto tali, nelle forme indicate dalla legge, le copie e le imitazioni eventualmente realizzate e immesse sul mercato. La "ratio" e l'inquadramento sistematico della norma incriminatrice di cui all'art. 127 d.lg. n. 490/99, d'altro canto, sono incentrati sulla garanzia della paternità dell'opera e sull'interesse alla regolarità degli scambi nel mercato artistico, obiettivi per loro natura incompatibili con qualsiasi limite riferibile alla datazione del manufatto. La fattispecie penale tutela l'affidamento della generalità dei consociati, anche in qualità di potenziali acquirenti, e per questa ragione impone all'autore o al detentore delle riproduzioni di opere d'arte destinate al mercato di esplicitare la natura imitativa del manufatto: ponendo un onere che comunque non può in alcun modo riferirsi al mercato stesso, sotto forma di soglie minime di conoscenza dell'artista da parte del consumatore destinatario della tutela.
Tribunale Milano, 12 febbraio 2004
Foro ambrosiano 2004, 60
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La causa di non punibilità prevista dall'art. 8 della l. 20 dicembre 1971 n. 1062 sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte per chi le riproduce o commercia, è operante solo in presenza di una specifica dichiarazione di falsità dell'opera, rispondente a precisi requisiti di forma.
Cassazione penale, sez. III, 16 maggio 1984
Cass. pen. 1985, 1897 (s.m.).
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L'art. 9 della l. 20 novembre 1971 n. 1062 non prevede l'obbligo dell'espletamento della perizia in materia di opere d'arte, ma introduce, in deroga al principio per cui la scelta del perito rientra nei poteri discrezionali del giudice, il dovere per lui di avvalersi solo di coloro che siano stati specificamente designati dalla competente amministrazione pubblica quando oggetto dell'accertamento tecnico sia appunto un'opera d'arte.
Cassazione penale, sez. II, 30 aprile 1984
Cass. pen. 1986, 130 (s.m.).
Giust. pen. 1985, III,358 (s.m.).
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La l. 20 novembre 1971 n. 1062, concernente norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte, non tutela l'opera d'arte universalmente ed oggettivamente riconosciuta come valida espressione di attività creativa, bensì l'opera intesa come attività di scultura o di pittura, senza richiedere un particolare valore dell'opera stessa.
Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 1983
Cass. pen. 1984, 655 (s.m.).
Giust. pen. 1983, II,721 (s.m.).

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Il reato di esportazione abusiva di cose di antichità ed arte non ha, almeno nella normalità dei casi, natura fiscale; perciò è procedibile in Italia anche quando l'opera d'arte sia stata restituita all'Italia, ai sensi della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata con l. 23 febbraio 1961 n. 215) dalle autorità del Paese verso cui la esportazione è avvenuta (nel caso di specie la Svizzera), a condizione che l'esportatore non venga perseguito per reati fiscali (fra i quali le autorità straniere avevano erroneamente incluso quello di cui all'art. 66 r.d. 1 giugno 1939 n. 1089).
Cassazione penale, sez. III, 8 gennaio 1980
Giur. it. 1981, II,12 (nota).

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Il legislatore, qualora si verifichi una esportazione abusiva di un'opera d'arte, ha comminato la confisca precisando che essa ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Da ciò consegue che in tale materia trova piena applicazione l'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, che riproduce la disposizione di cui all'art. 116 l. doganale, in modo che, in caso di esportazione, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. La confisca prevista dalla l. doganale si differenzia perciò da quella disciplinata in via generale dall'art. 240 c.p. giacché tale ultima norma attribuisce al giudice la facoltà e non l'obbligo di ordinare la confisca e solo quando vi sia stata condanna ad eccezione delle ipotesi in cui le cose sequestrate presentino in intrinseco carattere criminoso. Quindi, gli oggetti di carattere artistico esportati abusivamente vengono equiparati per ciò che attiene alla disciplina della confisca alle cose oggetto di contrabbando e, qualora ricorra l'ipotesi di contrabbando, la confisca deve essere disposta in ogni caso, cioè non soltanto quando vi sia accertamento giudiziale del contrabbando, ma anche quando l'imputato venga assolto o dichiarato non punibile o non penalmente perseguibile per cause soggettive che non interrompano il rapporto delle cose con l'introduzione illegittima nel territorio dello Stato.
Cassazione penale, sez. III, 8 gennaio 1980
Cass. pen. 1981, 1115.
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L'art. 66 l. 11 giugno 1939 n. 1089 intende punire ogni attività di esportazione abusiva, quando cioè l'opera d'arte, evidentemente priva di licenza di esportazione, non viene presentata alla dogana o viene presentata in modo tale per cui la dogana non possa essere in condizione di rendersi conto della natura dell'opera stessa. Infatti, non è sufficiente presentare l'opera alla dogana, quando ciò venga fatto in modo fraudolento, cioè occultandone la sua vera natura, in quanto l'ufficio di dogana non è fornito della competenza necessaria per valutare un'opera d'arte quando colui che compie l'attività di esportazione non gli fornisca in proposito alcuna indicazione.
Cassazione penale, sez. III, 8 gennaio 1980
Cass. pen. 1981, 1115.
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Il privato proprietario di cose di interesse artistico è, nella sostanza, una specie di detentore dell'opera d'arte protetta dalla legge speciale, un concessionario del diritto di tutela che cede a carico soprattutto dello Stato. In tale veste il privato diventa un concessionario del diritto spettante alla pubblica amministrazione che è titolare dell'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio artistico nazionale, sotto specie non di interesse facente capo allo Stato come ordinamento giuridico, ma invece allo Stato come amministratore, in armonia con l'art. 9 cpv. cost. Di ciò è conferma il fatto che il privato il quale disperda o distrugga una cosa artisticamente protetta, e che non sia quindi suscettibile di riduzione in pristino, è condannato al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del valore subita per effetto del suo comportamento, secondo il dettato dell'art. 59, comma 3, l. 1 giugno 1939 n. 1089.
Cassazione penale, sez. III, 27 aprile 1979
Cass. pen. 1980, 1405.

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Artista e diritto d’autore

Ai fini della tutelabilità secondo le disposizioni in materia di diritto d’autore è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo" seppure minimo suscettibile di estrinsecazione.

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La contraffazione delle opere d’arte prevista dall’art. 127 del D.vo 29.10.99 n. 490 si applica anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant’anni, dovendosi ritenere che la clausola di esclusione di cui all’art. 2 comma VI, dello stesso D.L.vo si riferisca solo ai beni culturali di interesse pubblico, già soggetti alla L. 1089/39 e non anche alla disciplina della contraffazione delle opere d’arte contemporanea (Cass. Pen. Sez. II, 19/04/2004 n. 18041.

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La consegna a terzi, anche semplicemente in visione, della copia non autorizzata di un’opera di scultura, con possibilità di passaggio della stessa in altre mani (tra cui galleristi ed esperti d’arte), fino alla consegna all’assunto autore per un’autenticazione, comporta una circolazione dell’opera assolutamente in contrasto con l’uso «personale» consentito dall’art. 68 l. n. 633/1941, il quale, comunque, riferendosi all’uso personale «dei lettori», deve probabilmente ritenersi non estensibile alle opere figurative o plastiche.

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Una fotografia che ritrae un artista nell’atto di suonare la chitarra e cantare nell’ambito di una esibizione pubblica non costituisce opera dell’ingegno, meritevole della più ampia tutela prevista dalla l. n. 633/1941 (come modificata dal d.p.r. n. 19/1979), ma fotografia semplice, qualora si esaurisca nella mera riproduzione documentale di un certo evento, non rinvenendosi in essa quella impronta personale e peculiare del fotografo, ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni, che valgono a qualificarla come opera fotografica, dotata di carattere creativo ed artistico.

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Lo spostamento di un’opera d’arte figurativa dal luogo individuato per la sua collocazione nel contratto di commissione dell’opera in altro luogo discrezionalmente scelto dal committente (a carico del quale il contratto non prevedeva alcun vincolo in ordine all’utilizzo ed alla collocazione dell’opera), può dare luogo a lesione del diritto morale d’autore, ai sensi dell’art. 20 l.a., soltanto se dallo spostamento in altro sito possa derivare danno per l’opera stessa o pregiudizio per l’onore e la reputazione dell’artista, anche in relazione al contesto della nuova collocazione (nella specie la controversia riguardava lo spostamento in altro sito di sculture collocate all’interno di una stazione della metropolitana collinare di Napoli, per la quale erano state realizzate).

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L’acquisto, da parte di una fonderia artistica, di un modello o di un calco bronzeo utilizzato per la riproduzione di un’opera d’arte, non può, in mancanza di patto contrario, considerarsi limitato al solo periodo di attività e di materiale collaborazione dell’artista con la fonderia acquirente, né, conseguentemente, può mettersi in dubbio il legittimo diritto di sfruttamento, di riproduzione e di messa in commercio delle opere realizzate dal modello acquistato, indipendentemente da ogni diretta collaborazione e supervisione personale ed attuale dell’artista.

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La menzione del nome di un famoso cantante nel titolo di una compilation di brani eseguiti da altri ma appartenenti al repertorio classico del noto artista ha carattere meramente descrittivo del contenuto del supporto fonografico, e non costituisce pertanto una violazione del diritto al nome dell’artista ex art. 7 c.c.

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I soggetti appartenenti alle categorie indicate dalla legge sono assoggettati a contribuzione Enpals solo allorché le loro attività possono rientrare, anche in via indiretta, nell’ambito dello spettacolo: e tale non è l’attività di registrazione dell’artista in esecuzione di un contratto di registrazione stipulato con la casa discografica.

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Ai sensi dell’art. 5, 4º comma, l. 93/1992 i produttori fonografici cessionari del diritto a compenso dell’artista ex art. 73, 1º comma, l.a. non sono obbligati a pagare ad Imaie i compensi per gli artisti cedenti: sempre che i fonografici abbiano adempiuto l’obbligo ex art. 5, 1º comma, l. 92/1993 di fornire ad Imaie la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto, e più in generale gli elementi per una pronta verifica dell’entità dei compensi ceduti; una diversa lettura dell’art. 5, 4º comma, l. 93/1992 che prevedesse l’obbligo per i fonografici di pagare ad Imaie i compensi ora detti ed il diritto di ripetere queste somme ad Imaie in sede di riparto tra i diversi aventi diritto si scontrerebbe con il principio generale della compensazione.
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Deve escludersi che l’omessa specificazione negli avvisi commerciali del nome dell’artista interprete di una cover costituisca omissione rilevante ai fini della ingannevolezza del messaggio, atteso che la natura del prodotto reclamizzato (raccolta di opere di artisti diversi), richiede al consumatore un maggior grado di attenzione nell’acquisto, con la conseguenza che si sarebbe potuto riconoscere carattere decettivo alla pubblicità, solo nel caso in cui fosse stata accompagnata da false indicazioni in ordine all’artista interprete esecutore.

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L’autore di un’opera d’arte figurativa che sia riprodotta, senza consenso dell’autore, su un francobollo può agire a tutela dei suoi diritti morali e patrimoniali nei confronti del committente ove l’opera commissionata non era destinata a riproduzione su francobolli.

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L’editore di una rivista che distribuisca con essa una registrazione di un’interpretazione caduta in pubblico dominio può usare il titolo della relativa opera ed indicare il nome e pubblicare una fotografia dell’artista che l’ha interpretata, quando ciò avvenga non a fini pubblicitari della rivista ma a fini distintivi della registrazione che essa distribuisce, per un’esigenza pubblica di informazione e senza pregiudizio all’onere, alla reputazione ed al decoro dell’artista.

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La messa in commercio, senza autorizzazione, di dischi recanti registrazioni di interpretazioni di brani di opere effettuate tra gli anni 1952 e 1956 costituisce violazione del diritto connesso dell’artista interprete; tale diritto si giova dell’avvenuto ripristino dei termini precedenti di durata, per effetto della trasposizione nel nostro sistema della direttiva 98/93/Cee sulla armonizzazione in ambito dell’Unione europea della durata dei diritti di autore e di alcuni diritti connessi.

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L’utilizzo della registrazione dell’interpretazione di un’opera musicale nella colonna sonora di uno spot pubblicitario con gli adattamenti necessari a questo fine non induce necessariamente una lesione all’onore ed al decoro dell’artista ex art. 81 l.a.: particolarmente quando nell’immaginario collettivo il brano musicale abbia acquisito (nella specie in oltre trenta anni) un significato ultra artistico ed ultra musicale nuovo e diverso.

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La legittimazione di una società a dare in licenza il diritto all’immagine di un cantante è provata dall’affermazione del licenziante di essere legittimato a disporre del diritto licenziato, suffragata dalla firma dell’artista in calce al contratto di licenza.
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Videocassette o musicassette in vendita o noleggio prive del contrassegno della SIAE - Reato a norma dell’art.171-ter della legge sul diritto di autore - Esclusione della necessità di apposito regolamento di esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. III pen. - sent. n. 8880 31 luglio 1998 - Pres. Pioletti - Est. Morgigni - P.M. Di Zenzo, conf. - Ric. Stringa. La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il contrassegno SIAE integra gli estremi del reato di cui all’art.171-ter della legge sul diritto di autore n.633 del 1941, come introdotto dall’art. 17 del d.lgs. n.685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma, al regolamento di esecuzione della legge deve intendersi riferito al regolamento della legge sul diritto di autore, n.1369 del 1942.
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Contrassegno SIAE su prodotti fonovideografici - Vendita o noleggio di supporti non contrassegnati - Articolo 171-ter della legge sul diritto di autore - Immediata applicabilità del precetto penale - Esclusione della necessità di apposito regolamento di esecuzione.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. III pen.- 15 giugno 1998 - sent. n. 1511 - Pres. Giammarco - Est. Fiale - P.M. Di Zenzo, conf. - Ric. Melucci.L’articolo 171-ter, comma 1, lett. c), della legge 633/1941 enuncia un precetto penale completo e determinato, pienamente e immediatamente applicabile. Il regolamento di esecuzione ivi richiamato è quello approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n.1369, con particolare riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 12.
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Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l’opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al d.p.r. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi art. 87 seg.) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti; in tema di diritti allo sfruttamento esclusivo della fotografia, peraltro, qualora questa risulti realizzata nel corso ed in adempimento di un rapporto di lavoro, essi appartengono, salvo patto contrario, non al fotografo, ma al datore di lavoro (principio affermato con riferimento al committente di un contratto d’opera avente per oggetto una cosa di proprietà del committente stesso).

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Pubblicità - Utilizzazione di opera a scopo pubblicitario - Consenso dell’avente diritto - Pubblicità a favore della stessa emittente televisiva - Irrilevanza ai fini del consenso - Violazione del diritto di autore e del diritto del produttore del fonogramma utilizzato per la trasmissione pubblicitaria.CORTE DI APPELLO DI MILANO - 14 aprile 1998 - Pres. Nava - Est. Tavassi - R.T.I. Reti televisive italiane S.p.a. (Avv: Bonomi) c. EMI Italiana S.p.a. e EMI Songs Ed. Musicali S.r.l. (Avv. G. Quiriconi).Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del produttore fonografico l’utilizzazione a fini di pubblicità e senza previo consenso, di un supporto fonografico contenente opera protetta. Il consenso deve essere richiesto anche se la pubblicità è fatta a favore della stessa emittente televisiva. L’autorizzazione data dalla S.I.A.E. in base al generale contratto di radiodiffusione per l’utilizzo delle opere del repertorio ad essa affidato non comprende l’uso di brani musicali a fini di pubblicità, anche se trattasi di pubblicità occulta e/o se effettuata non per conto terzi ma nell’interesse della stessa emittente (questa, nella specie, pubblicizzava i propri programmi al fine di accrescerne l’audience).

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Plagio tra composizioni musicali - Risarcimento del danno - Foro competente.TRIBUNALE DI VELLETRI - 14 marzo 1998 - Giud. Est. Ilari - Crasta e Tamo Ed. Musicali (Avv. Biaggi) c. Dalla e Ed. Musicali Pressing S.r.l. (Avv. Guidi, D’Andrea, G. e L. Attolico).Nell’ipotesi di plagio di un brano musicale, la condotta illecita, causa generatrice del danno verificatosi su tutto il territorio nazionale, deve identificarsi con la prima pubblicazione dell’opera plagiaria e dunque - a mente dell’art. 12 ult. comma L da - con la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione economica dell’opera stessa.In tal caso, ai fini della determinazione dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c., il luogo in cui tale prima forma di esercizio è stata posta in essere deve ritenersi luogo in cui l’obbligazione è sorta (forum obligationis).
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La campionatura della voce di un artista, per quanto possa violare il diritto connesso di riproduzione, non sostanzia la violazione del diritto all’immagine o del diritto al ritratto.

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Stampa - Reati - Direttore responsabile - Redattore responsabile - Assimilabilità alla responsabilità del direttore - Esclusione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. I pen. - sent. n. 11578 15 dicembre 1997.Ai fini della responsabilità per colpa prevista dall’art.57 cod. pen. a carico del direttore responsabile o del vice-direttore responsabile di un periodico per i reati commessi attraverso di esso, la figura del redattore responsabile, non prevista dall’ordinamento della professione giornalistica, non è assimilabile a quella del direttore. Ne consegue che il redattore responsabile di un periodico risponde del reato commesso per mezzo di esso a titolo di dolo, allorchè risulti accertata la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione.

Immagine di artista di teatro - Pubblicazione di foto per scopo e in contesto diverso da quello per il quale era stato dato il consenso alla pubblicazione - Illiceità - Danni patrimoniali e morali Risarcimento.Tribunale di BOLOGNA - 27 novembre 1997 - Pres. ed Ist. R. Zinniti - S. Grassi (Avv. Gori) c. Soc. Poligrafici Ed S.p.a. (Avv. Ruffolo e Rossi).é illegittima l’utilizzazione della foto di un artista di teatro per uno scopo ed in un contesto diverso da quello per il quale era stata autorizzata la pubblicazione (nella specie, la foto era stata pubblicata a corredo di un servizio giornalistico sulle linee telefoniche erotiche e non per pubblicizzare lo spettacolo teatrale o in occasione di recensione o di cronaca dello spettacolo).
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Costituisce contraffazione del marchio forte registrato per profumi consistente nella rappresentazione della firma dell’artista Salvador Dalì l’apposizione, su una boccetta di profumo il cui tappo riproduce un’opera dell’artista, della firma del medesimo (nella specie, il g.d. ha ritenuto che la firma costituisce l’elemento grafico più caratterizzante e significativo presente sulle confezioni).

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Le varie componenti dell’allestimento scenico in funzione di rappresentazione teatrale, realizzate verso compenso su disegno e sotto la direzione di un artista con maestranze, materiali, ed a spese, dell’ente teatrale che le aveva ordinate, sono di proprietà dell’ente stesso e non dell’artista - a prescindere dal riconoscimento del diritto d’autore - ancorché possano assumere poi distinta destinazione per il loro autonomo valore artistico.

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La pubblicazione di un libro che si autodefinisce un omaggio a Massimo Troisi non avente le caratteristiche di un’utilizzazione libera consentita dall’art. 70 dalla legge sul diritto d’autore determina un pregiudizio patrimoniale non fosse altro che in conseguenza delle utilità incamerate e l’effetto di una maggiore difficoltà per iniziative commerciali di più ampio respiro e per il legittimo esercizio del diritto allo sfruttamento della notorietà dell’artista da parte di una degli eredi con le modalità da quest’ultima ritenute più opportune.

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Immagine - Pubblicazione di foto di attrice - Diritto del fotografo e consenso del soggetto fotografato - Mancanza del consenso - Responsabilità del cedente nei confronti del cessionario e del fotografo nei confronti della persona ritratta.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - III Sez. civ. - 10 giugno 1997 sent. n. 5175 - Pres. Grossi - Est. Nicastro - Ed. Universo (Avv. Vesci, Provera e Trifir˜) c. PMF Fotocronache di P. Muci S.n.c. (Avv. Crisafulli e Mercati).La riproduzione, diffusione e spaccio di fotografie recanti l’immagine di persone, pur rientrando nel generico diritto riconosciuto al fotografo dall’art. 87 legge 22 aprile 1941, n. 633, rimane subordinata al consenso della persona che vi è ritratta. Nell’intrecciarsi dei due interessi - del fotografo e della persona - il diritto all’immagine prevale sul diritto di autore riconosciuto al fotografo.Il consenso alla pubblicazione dell’immagine, espresso o tacito, è valido, sotto il profilo soggettivo, esclusivamente a favore del soggetto o dei soggetti per i quali fu prestato, mentre sotto il profilo oggettivo la sua efficacia è limitata dai fini ed eventualmente anche rispetto alle modalità di divulgazione per i quali è stato dato.La legge (art. 97 legge cit.), consentendo la riproduzione senza il consenso, in relazione alla notorietà dell’interessato, intende soddisfare l’interesse del pubblico alla conoscenza della sua immagine. La riproduzione e la divulgazione è quindi lecita solo nei limiti in cui risponda a tale interesse e non anche allorchè sia rivolta ad altri fini, mentre ne rimangono escluse quelle immagini che attengono alla sfera intima della vita privata e quelle riprese cui il soggetto si sia sottoposto per scopi propri, anche se in vista dello sfruttamento commerciale.Il fotografo che ceda all’editore di una rivista fotografie di cui non sia consentita la diffusione è tenuto, sia contrattualmente che extracontrattualmente, nei confronti del cessionario, al risarcimento dei danni che ne derivino, a meno che provi che il cessionario si sia assunto ogni rischio inerente.
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Diritti morali dell’autore - Esercizio anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali - Elaborazione originale da opera preesistente tutelata - Tutela della paternità.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - I Sez. civ.- 28 febbraio 1997 sent. n. 1807 - Pres. R. Sgroi - Est. Sotgiu - P.M. Lo Caseio (concl. conf.) - Detto (Avv. Gobbi e L. Leonelli) c. La Valle (Avv. Giacobbe, Auteri eGiuliani).L’autore di un’opera tutelata può esercitare il diritto morale anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. A tutela della paternità dell’opera l’autore può rivendicarla sia opponendosi a che altri si dichiari autore dell’opera sia richiedendo che il proprio nome sia apposto sull’opera, esercitando due azioni dirette alla cessazione del fatto lesivo ed al risarcimento del danno.

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In materia di diritto d’autore sono risarcibili proprio i danni, patrimoniali, derivanti dalla lesione dei diritti morali, non patrimoniali, quello alla integrità dell’opera e quello alla paternità dell’opera stessa, danni che possoo essere gravissimi, atteso che – per quanto attiene al diritto all’integrità dell’opera – la divulgazione di un’opera d’arte deformata può produrre conseguenze negative sulla reputazione dell’autore e, quindi, sulla sua situazione nel mercato delle opere dell’ingegno; mentre, per quanto attiene al diritto alla paternità, l’utilizazione dell’opera, senza l’indicazione del suo autore, può mancare di determinare, nell’ambito dei potenziali clienti, l’apprezzamento dell’opera e del suo autore.
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L’alienazione del corpus mechanicum di un’opera d’arte figurativa da parte dell’autore non comporta di per sé la cessione dei diritti patrimoniali d’autore né del più ristretto diritto di riproduzione, la cui violazione, nel caso di un’opera pittorica, può ben concentrarsi nella riproduzione fotografica compiuta dal proprietario del corpus o dai suoi aventi causa per utilizzare economicamente l’opera stessa (nella specie, è stato osservato che, nell’ambito di un’interpretazione estensiva dello sfruttamento economico dell’opera, il catalogo di una mostra contenente le riproduzioni fotografiche delle opere esposte costituiva, grazie ad un commento corredato di note bibliografiche che precedeva ogni quadro, un vero e proprio trattato sulla produzione dell’artista oggetto dell’esposizione, come tale collocabile sul mercato).

T. Milano, 20-06-1996.
A partire dalla data di entrata in vigore del d.leg. 685/1994 per la riproduzione di una registrazione fonografica eseguita dal vivo di un’interpretazione di un’opera musicale è necessaria l’autorizzazione dell’artista, anche se prima dell’entrata in vigore del d.leg. 685/1994 il riproduttore era già stato autorizzato a duplicare il fonogramma dalla Siae, dal punto di vista del solo diritto d’autore.

T. Milano, 26-01-1996.
Un’opera realizzata da tre autori e pubblicata con due pseudonimi-maschera deve considerarsi come anonima con esclusione, rispetto ad essa, della tutela prevista dall’art. 20, legge autore, che presuppone, quanto alla rivendicazione della paternità, un autore conosciuto con il suo reale nome ovvero conosciuto con pseudonimo o nome d’arte notoriamente equivalente ad un nome vero.

T. Milano, 24-03-1994.
La tutela delle opere architettoniche non è limitata agli interventi che assurgono al livello di opera d’arte: e può essere estesa anche ad un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile (nella specie: una casa colonica), che abbia un seppur minimo gradiente creativo.

Cass., sez. I, 07-12-1994, n. 10516.
Posto che: 1) le opere del c.d. industrial design sono da considerarsi modelli di arte applicata all’industria; 2) nelle opere tridimensionali non è scindibile il valore artistico dal prodotto industriale, dette opere creative non rientrano nell’oggetto di tutela della legge sul diritto d’autore (nella specie, la cassazione ha negato la tutela del diritto d’autore al modello di poltrona ideato da Le Corbusier, escludendo altresì che potesse considerarsi opera dell’architettura).

Cass., sez. I, 07-12-1994, n. 10516.
Ai sensi dell’art. 2 n. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria (c.d. industrial design) - caratterizzata dall’esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione - è necessaria, oltre che alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell’opera stessa dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta; la suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali - con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore - nei quali, infatti, l’opera d’arte (il c.d. corpus mysticum) non è pensabile, né fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal c.d. corpus mechanicum), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l’opera d’arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato, con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l’alternativa tra la tutela del diritto d’autore, quando l’opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall’oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale (la quale, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d’autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero l’opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.

T. Bologna, 23-12-1993.
Al restauratore di un’opera d’arte deve essere riconosciuta la protezione della legge sul diritto di autore quando la sua opera si estrinsechi in un’attività particolarmente complessa, implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo; in particolare, la creatività dell’opera del restauratore consiste proprio nel restituire all’opera d’arte originaria la riconoscibilità perduta per effetto del tempo, consistendo in tale riconoscibilità il quid novi richiesto dall’art. 4 legge diritto d’autore.

T. Milano, 08-06-1993.
L’art. 80 l.a. non può non armonizzarsi con l’art. 7 convenzioni internazionali e condurre ad una disciplina che consenta all’artista/interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno de mettre obstacle ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 l.a., soprattutto quando debbono trovare applicazione gli art. 186 e 189 l.a. sulla rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine a soggetti stranieri: onde non può che concludersi per la illiceità, nell’ordinamento italiano, delle registrazioni clandestine.

T. Roma, 23-02-1993.
Il nome d’arte o pseudonimo di un artista può essere tutelato al pari del nome civile ex art. 9 c.c. solo allorché, con riferimento alla persona che lo utilizza, abbia acquisito la stessa importanza del suo nome civile a seguito di un uso pubblico, prolungato e costante nel tempo.

T. Roma, 23-02-1993.
Lo pseudonimo di un artista è efficacemente tutelabile ex art. 9 c.c. solo da chi ne sia generalmente identificato.

T. Bologna, 23-12-1992.
Al restauratore di un’opera d’arte deve riconoscersi il diritto di autore quando la sua opera si estrinsechi in una attività particolarmente complessa ed implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo; e, inoltre, quando abbia come risultato finale quello di rendere nuovamente visibile e riconoscibile un’opera d’arte consistendo tale riconoscibilità nel quid novi, rispetto allo stato in cui si trovava prima del restauro, richiesto dall’art. 4 legge dir. autore, che riconosce protezione alle elaborazioni creative.

T. Milano, 17-09-1992.
Stipulato un contratto che preveda un numero minimo garantito di spettacoli con la partecipazione di un artista, ed un compenso a suo favore costituito da un minimo garantito per spettacolo e dal cinquanta per cento della quota di incasso della relativa serata eccedente una determinata soglia, l’artista ha diritto al pagamento di tutte le serate che non vengano concretamente organizzate.

Cass., sez. I, 15-01-1992, n. 412.
L’art. 70, l. 22 aprile 1941, n. 633 (sul diritto d’autore) laddove al primo comma consente la libera pubblicazione dell’opera in deroga ai principi generali fissati dall’art. 2577 c.c. e dall’art. 12 stessa legge, prevede testualmente che la pubblicazione avvenga per riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti dell’opera stessa, escludendone di conseguenza la pubblicazione per intero, ancorché questa avvenga per scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento, atteso che tale scopo non può giustificare la violazione del diritto esclusivo di pubblicazione dell’autore o suoi aventi causa con conseguente annullamento o riduzione di relativo contenuto economico.

T. Milano, 21-10-1991.
L’artista interprete ed esecutore non ha diritto ad impedire la registrazione e la riproduzione da lui non autorizzate di una propria esecuzione privata, ma può solo azionare contro di esse pretese ad equo compenso ex art. 80.

T. Milano, 21-10-1991.
Nulla vieta di potere individuare in un determinato oggetto tridimensionale un determinato stile (ad esempio impero, Luigi XV, e così via) che (per il suo valore astratto e la sua utilizzabilità in opere sia tridimensionali che bidimensionali) può essere concettualmente ed idealmente separato dal prodotto cui inerisce, che si caratterizza come categoria ideale cui potrebbero essere ispirati altri prodotti, e che può quindi divenire oggetto della protezione prevista dal nostro ordinamento per l’opera d’arte applicata all’industria.

T. Milano, 21-10-1991.
Tutto quanto è opera d’arte applicabile all’industria può ricevere la tutela del diritto d’autore solo alle condizioni di cui all’art. 2, n. 4, l.a. (scindibilità): e ciò vale anche per il design, anche a qualificarlo come arrchitettura di interni ex art. 2, n. 5, l.a.

Cass., sez. I, 30-01-1991, n. 918.
In materia di diritto di autore sono risarcibili proprio i danni, patrimoniali, derivanti dalla lesione dei diritti morali, non patrimoniali, quali quello alla integrità dell’opera e quello alla paternità dell’opera stessa, danni che possono essere gravissimi, atteso che - per quanto attiene al diritto all’integrità dell’opera - la divulgazione di un’opera d’arte deformata può produrre conseguenze negative sulla reputazione dell’autore e, quindi, sulla sua situazione nel mercato delle opere dell’ingegno; mentre - per quanto attiene al diritto alla paternità - l’utilizzazione dell’opera, senza l’indicazione del suo autore, può mancare di determinare, nell’ambito dei potenziali clienti, l’apprezzamento dell’opera e del suo autore.

T. Roma, 10-08-1990.
La riproduzione di opere dell’arte figurativa in cataloghi d’arte o di mostre rientra nel diritto esclusivo dell’autore di utilizzazione economica dell’opera; la disposizione dell’art. 70 (libere utilizzazioni) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, può trovare applicazione, nel campo della riproduzione di opere dell’arte figurativa, solo nell’ipotesi di riproduzione parziale (c.d. particolare) dell’opera, nei limiti giustificati da finalità di critica, discussione e anche di insegnamento e purché la riproduzione non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

T. Torino, 18-10-1989.
Oggetto della tutela prevista dalle norme sul diritto d’autore non è solo l’opera d’arte, ovvero l’opera rientrante nell’ambito dell’estetica o del dominio del bello, bensì l’opera dell’intelletto o della mente che abbia il requisito oggettivo della novità, originalità e non banalità.

T. Verona, 13-10-1989.
L’alienazione del corpus mechanicum di un’opera d’arte figurativa da parte dell’autore non comporta di per sé la cessione dei diritti patrimoniali d’autore né del più ristretto diritto di riproduzione, la cui violazione, nel caso di un’opera pittorica, può ben concentrarsi nella riproduzione fotografica compiuta dal proprietario del corpus o dai suoi aventi causa per utilizzare economicamente l’opera stessa (nella specie, è stato osservato che, nell’ambito di un’interpretazione estensiva dello sfruttamento economico dell’opera, il catalogo di una mostra contenente le riproduzioni fotografiche delle opere esposte costituiva, grazie ad un commento corredato di note bibliografiche che precedeva ogni quadro, un vero e proprio trattato sulla produzione dell’artista oggetto dell’esposizione, come tale collocabile sul mercato).

T. Torino, 29-06-1987.
Oggetto della protezione di diritto di autore non è solo l’opera d’arte, ovvero l’opera rientrante nell’ambito dell’estetica o nel «dominio del bello», bensì l’opera dell’intelletto che abbia il requisito oggettivo del carattere creativo inteso come novità, originalità e non banalità; si tratta di una indagine che ben può essere effettuata dal giudice, secondo la comune esperienza e sulla base dei dati e informazioni suggerite dalle parti, senza avvalersi della perizia di un consulente.

T. Napoli, 28-11-1986.
I requisiti, perché un’opera dell’ingegno formi oggetto del diritto d’autore, sono il carattere creativo, seppur minimo, manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e relativo alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 nonché l’appartenenza ad un determinato campo (arte o cultura) dalla stessa legge specificato; in particolare, l’opera deve essere il risultato non di un qualunque lavoro intellettuale, ma di un’attività dell’uomo di carattere creativo che attribuisca alla stessa una originalità rispetto alle precedenti, siano queste tutelate o meno, originalità che non risiede nel puro concetto o argomento, ma nel modo con cui l’autore esprime il concetto o l’argomento medesimi.

T. Siena, 11-06-1986.
La tutela del diritto d’autore per le opere d’arte applicata all’industria (art. 2, n. 4, l. n. 633/1941) è dovuta ogni volta che l’oggetto prodotto industrialmente, per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l’equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un’opera d’arte che può essere in sé, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico, a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto; il fatto che i disegni siano riprodotti in manuali d’arte e che i prototipi dei prodotti siano conservati in musei non è decisivo né sufficiente ad attribuire il carattere dell’opera d’arte scindibile dall’opera industriale; ha valore invece una valutazione concreta fatta dal giudicante, oggetto per oggetto, seguendo i comuni criteri interpretativi nel campo d’arte figurativa, secondo quindi, il gusto artistico di un esperto dell’arte figurativa.

T. Siena, 30-10-1985.
Qualora un oggetto possa essere idoneo ad essere goduto come opera d’arte in sé e per sé, prescindendo dalla sua utilizzazione pratica, la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore è applicabile.
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DIRITTO D'AUTORE

  Fotografia
La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra è idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione; nè l'indicata riproduzione, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera, previste, in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva, dall'art. 70 della citata legge.
Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343

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Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite.
Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993
Dir. autore 1994, 484

Nel campo delle opere dell'arte figurative, la creatività dell'opera va riferita non all'oggetto rappresentato, bensì all'impronta personale e all'impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune e noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d'arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con una interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell'ingegno del suo autore.
Tribunale Milano, 4 febbraio 1982
Dir. autore 1982, 274.

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La disposizione contenuta nell'art. 9 comma 2 l. 20 novembre 1971, n. 1062 sulla contraffazione delle opere d'arte, secondo la quale quando l'autore dell'opera sia ancora in vita è necessario a formare la prova della falsità dell'opera assumerlo come testimone, impone al giudice un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza costituisce violazione di legge, e non una semplice facoltà della quale il giudice possa ritenere di non avvalersi nei casi in cui la perizia abbia già ritenuto l'opera contraffatta.
Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 1998, n. 1671
Cass. pen. 1999, 3220 (s.m.)
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Cass., sez. lav., 18-02-1993, n. 1996.
Riprodotta abusivamente, in una pluralità di copie, un’opera dell’ingegno e vendute le copie dal riproduttore abusivo ad un terzo, che ne fa commercio, tale comportamento del terzo non costituisce violazione del diritto patrimoniale spettante all’autore sull’opera dell’ingegno; nei confronti del terzo può essere pronunciato soltanto l’ordine di distruzione delle copie presso di lui esistenti

T. Milano, 08-10-1981.
La effettuazione di registrazioni, in proprio o per terzi, da parte di un artista esecutore legato in esclusività ad una casa discografica, costituisce attività di per sé illecita in quanto viola la esclusività richiamata; la sussistenza, in questa ipotesi, del fumus boni iuris e del periculum in mora giustificano l’adozione di un provvedimento di inibitoria ex art. 700 c.p.c.

La norma dell'art. 3 l. 20 novembre 1971 n. 1062, non tutela l'opera d'arte, e cioè l'opera universalmente ed oggettivamente riconosciuta come valida espressione di capacità creativa, ma l'opera intesa come attività di scultura o di pittura, senza richiedere un particolare valore dell'opera stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che costituisce contraffazione e alterazione della pittura di un noto autore ed abusiva utilizzazione della stessa, l'avere altro pittore colorato il tracciato originario, fissato con il gesso, dell'opera di pittura altrui, anche se rifiutata dall'autore).
Cassazione penale, sez. II, 15 dicembre 1978
Riv. pen. 1979, 817

  Radioaudizioni

Scopo del trattamento preferenziale riservato dagli art. 51 ss. l. sul diritto di autore all'ente esercente il servizio della radio diffusione, è quello di impedire al titolare del diritto di autore il rifiuto allo Stato dell'utilizzazione dell'opera, per la posizione dell'ente stesso, per i suoi compiti, per l'interesse certamente pubblicistico che presiede alla divulgazione dell'arte, determinando in sostanza, e solo in favore del menzionato ente, un affievolimento del diritto soggettivo perfetto del privato all'utilizzazione esclusiva dell'opera. Salvo, pertanto, il caso dell'ente concessionario della radiodiffusione, per avere diritto a diffondere un'opera dell'ingegno è sempre necessario, quando l'autore sia iscritto alla S.I.A.E., avere preventiva autorizzazione da questa. E ciò si verifica anche per le emittenti private, alle quali non è estensibile il regime di privilegio posto nella sez. IV del capo IV l. sul diritto di autore.
Tribunale Pistoia, 24 novembre 1979
Dir. autore 1979, 985.

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Opere dell'ingegno musicali

L'utilizzazione economica dell'opera d'arte musicale a seconda delle diverse modalità che il mercato consente e mercè le quali comunque si sfrutti l'opera stessa perseguendo un lucro, appartiene all'autore. Tale utilizzazione è esclusa nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, tra le quali non di deve annoverare l'esecuzione di opere musicali quali supporto didattico delle scuole di danza private, giacché invece essa, in quanto organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce sfruttamento economico riservato all'autore.
Cassazione civile, sez. I, 1 settembre 1997, n. 8304
Giur. it. 1998, 2329

Opere dell'ingegno: arte applicata all'industria
Al fine del riconoscimento della tutela di cui alla legge sul diritto d'autore, non può considerarsi opera d'arte applicata all'industria, quale associata ad un prodotto la cui specifica destinazione non è la rappresentazione intellettuale di un'idea creativa, quanto piuttosto l'utilizzazione industriale dell'idea (nella specie, si trattava di un oggetto tridimensionale -. cui si pretendeva di attribuire la qualifica di "scultura" - che, grazie ai particolari materiali utilizzati, consentiva la realizzazione di un numero infinito di forme diverse).
Tribunale Napoli, 5 agosto 1997
Gius 1998, 882

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In sede di legittimità è possibile controllare se i criteri seguiti dal giudice del merito per l'apprezzamento dei requisiti per la protezione dell'opera della quale si chiede la tutela siano esatti e conformi alle indicazioni legislative quali risultano dai testi e dalle interpretazioni dominanti di essi; ma non è consentito ripetere tale valutazione. Si ha violazione del diritto esclusivo su di una precedente opera d'arte figurativa se quella successiva ne ripete l'aspetto figurativo. Non è necessario, perché si abbia violazione, che la nuova opera costituisca una riproduzione integrale della precedente, essendo sufficiente che siano riconoscibili nell'opera successiva i tratti essenziali caratteristici creativi.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
Dir. autore 1991, 63.
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Nel caso di creazioni bidimensionali (nella specie: combinazioni di linee e di colori applicati ad una stoffa), la presenza della scindibilità, richiesta dall'art. 2 n. 4 legge sul diritto d'autore ai fini della tutela di un'opera dell'arte applicata all'industria, non è sufficiente, essendo, in tal caso, richiesta ai fini della qualificazione della composizione come opera dell'ingegno, anziché come modello ornamentale, la presenza dell'ulteriore requisito del carattere creativo come definito dalla legge sul diritto d'autore.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
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La scindibilità richiesta dall'art. 2 n. 4 legge sul diritto d'autore, ai fini della tutelabilità di un'opera dell'arte applicata all'industria, va intesa in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di autonoma valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta, e prescindendo dalla sua destinazione oggettiva o soggettiva.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
Giur. it. 1991, I,1,47 (nota).
Dir. autore 1991, 63.
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Le opere dell'arte applicate all'industria, le quali godono della protezione del diritto d'autore ai sensi degli art. 2 e 4 della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono caratterizzate dalla scindibilità del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera è concretamente associata - scindibilità da intendersi in senso ideale, a prescindere dalla destinazione voluta dall'autore o verificatasi nei fatti - ed inoltre dall'originalità dell'opera in sè, come espressione di creatività, anche modesta (come quella che deve riconoscersi all'opera che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore). Ove difetti uno di tali caratteristiche, ma comunque l'ideazione estetica presenti un'originalità in senso relativo, riguardante l'ornamento, e cioè l'utilizzazione di linee e di colori, essa può essere protetta come modello ornamentale. (Nella specie, la Suprema Corte, applicando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva reputato tutelabile come opera dell'ingegno un disegno "divisionista", costituito da un insieme di quadratini colorati, sparsi su un pezzo di stoffa, che combinandosi anche con variazioni cromatiche determinavano un assetto figurativo originale).
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7

Poiché l'intendimento dell'autore non vale quale criterio per stabilire l'appartenenza di un'opera al mondo dell'arte, un'opera plastica (in senso lato, comprensiva del disegno) ideata come marchio può essere protetta dal diritto d'autore, quando ne ricorrano i presupposti.
Corte appello Milano, 8 luglio 1988
Nuova giur. civ. commentata 1989, I,795 (nota).
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L'art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941, attraverso il criterio della scindibilità ha inteso enucleare le creazioni di forma applicata all'industria protette dalla normativa sul diritto d'autore. Per scindibilità deve intendersi la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l'idea dell'opera d'arte e cioè quella forma artistica che, se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all'industria avrebbe potuto realizzarsi allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza (il disegno, il dipinto, la scultura...). È quindi applicabile la disciplina del diritto d'autore ex art. 2.4 legge diritto autore ogni volta che l'opera, appartenente idealmente alle arti figurative, riesca a conservare il suo valore pur trasferendosi nel prodotto industriale. La condizione della scindibilità si applica a tutte le opere appartenenti alle arti figurative, comprese quelle dell'architettura, in quanto siano ricollegabili ad una riproduzione su scala industriale.
Corte appello Firenze, 1 giugno 1990
Riv. dir. ind. 1990, II,23.

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La disciplina legislativa del modello ornamentale ha come presupposto necessario l'esistenza di un prodotto industriale e tutela quest'ultimo attraverso la protezione dell'attributo estetico conferitogli dall'artista, mentre la disciplina del diritto di autore sulle opere dell'arte applicata all'industria ha sempre come presupposto ideale un'opera appartenente alla scultura, pittura o arti figurative (art. 2 n. 4 della legge del 1941 n. 633) e privilegiando quell'idea rispetto al prodotto ne assicura la tutela allorché viene utilizzata industrialmente. La scindibilità del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è associata (art. 2, n. 4, cit.) non altro vuol dire che la possibilità concettuale di estrarre dal prodotto l'idea dell'opera d'arte e cioè quella forma artistica che, se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all'industria avrebbe potuto realizzarsi allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza (e, cioè, il disegno, la pittura, la scultura, ecc.).
Corte appello Firenze, 4 febbraio 1989
Dir. autore 1989, 444.

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L'art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941, attraverso il criterio della scindibilità ha inteso enucleare fra le possibili creazioni di forma applicate all'industria quelle che, sottratte all'ambito della disciplina dei modelli, sono invece protette dalla normativa sul diritto d'autore. Per scindibilità si deve intendere la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l'idea dell'opera d'arte e cioè quella forma artistica che, se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all'industria, avrebbe potuto realizzarsi allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza (scultura, pittura....). È quindi applicabile la disciplina del diritto d'autore ex art. 2 n. 4 ogni volta che l'opera, appartenente idealmente alle arti figurative, riesca a conservare il suo valore pur trasferendosi nel prodotto industriale.
Corte appello Firenze, 28 ottobre 1988
Riv. dir. ind. 1989, II,267 (nota).
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La tutela del diritto d'autore per le opere d'arte applicata all'industria (art. 2 n. 4 legge n. 633 del 1941) è dovuta ogni volta che l'oggetto prodotto industrialmente, per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l'equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un'opera d'arte che può essere in sè, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico, a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto. Il fatto che i disegni siano riprodotti in manuali d'arte e che i prototipi dei prodotti siano conservati in musei non è decisivo nè sufficiente ad attribuire il carattere dell'opera d'arte scindibile dall'opera industriale. Ha valore invece una valutazione concreta fatta dal giudicante, oggetto per oggetto, seguendo i comuni criteri interpretativi nel campo d'arte figurativa, secondo, quindi, il gusto artistico di un esperto dell'arte figurativa. Un modello di poltrona può assurgere ad opera di scultura informale qualora venga goduta principalmente dal punto di vista estetico, a prescindere dai vantaggi utilitaristici che possa dare a seguito della concreta applicazione del disegno all'industria.
Tribunale Siena, 11 giugno 1986
Riv. dir. ind. 1989, II,267 (nota).
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La norma dell'art. 2 n. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, relativa alla protezione delle opere d'arte applicata all'industria, va interpretata nel senso che essa ha voluto escludere dalla tutela del diritto di autore l'opera che abbia una utilità immediata, l'attrezzo che non possa essere concepito e pensato indipendentemente dalla sua funzione.
Pretura Firenze, 26 gennaio 1986
Dir. autore 1989, 82 (nota).

La tutela del diritto d'autore per le opere d'arte applicata all'industria (art. 2 n. 4 legge n. 633 del 1941) è dovuta ogni volta che l'oggetto prodotto industrialmente, per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l'equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un'opera d'arte che può essere in sè, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico, a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto. L'esistenza del valore artistico scindibile dal carattere industriale, va accertata non con riguardo al fatto che i disegni siano riprodotti in manuali specializzati o che i prototipi dei prodotti siano conservati in musei, ma attraverso una valutazione diretta e concreta degli oggetti, fatta dal giudice seguendo i comuni criteri interpretativi propri dell'arte figurativa.
Tribunale Siena, 30 ottobre 1985
Riv. dir. ind. 1989, II,267 (nota).

 

La tutela di diritto di autore per l'opera d'arte applicata all'industria (art. 2, n. 4, l. 22 aprile 1941 n. 633) è dovuta ogni volta che l'oggetto prodotto industrialmente, per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l'equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un'opera d'arte che può essere in sè, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile godibile sotto un profilo estetico, a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto.
Tribunale Siena, 30 ottobre 1985
Dir. autore 1988, 209 (nota).

Ai sensi dell'art. 2 n. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria (c.d. "industrial design") - caratterizzata dall'esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione - è necessaria, oltre che la sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell'opera stessa, la scindibilità del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta. La suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali - con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d'autore - nei quali, infatti, l'opera d'arte (il c.d. "corpus mysticum") non è pensabile, nè fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal c.d. "corpus mechanicum"), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l'opera d'arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato; con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l'alternativa tra la tutela del diritto d'autore, quando l'opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall'oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale, (la quale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d'autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero, l'opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516
Dir. autore 1996, 410 nota (FABIANI)
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Posto che: 1) le opere del c.d. "industrial design" sono da considerarsi modelli di arte applicata all'industria; 2) nelle opere tridimensionali non è scindibile il valore artistico dal prodotto industriale, dette opere creative non rientrano nell'oggetto di tutela della legge sul diritto d'autore (nella specie, la cassazione ha negato la tutela del diritto d'autore al modello di poltrona ideato da Le Corbusier, escludendo altresì che potesse considerarsi opera dell'architettura).
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516
Foro it. 1995, I, 810
Giust. civ. 1995, I,2169 nota (SCHERMI)
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L'ontologica diversità tra l'arte pura e l'arte applicata all'industria, destinata all'ampia diffusione del prodotto industriale con conseguenti realizzazioni di ordine economico, giustifica la differenza di tutela prevista dall'ordinamento giuridico che, mentre per l'opera d'arte prevede la tutela del diritto d'autore, per l'arte applicata all'industria consente in primo luogo la brevettabilità dei modelli ornamentali, e riserva ai casi più rari, e in particolare ai modelli bidimensionali, la tutela del diritto d'autore, sempreché il valore artistico sia scindibile dal prodotto industriale e ricorrano i presupposti propri per la tutela dell'opera d'arte. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 della l. 22 aprile 1941 n. 633, prospettata con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 cost.).
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516
Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12
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Ai sensi dell'art. 2 n. 4 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità in base alla normativa sul diritto d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria (cosiddetta "industrial design") - caratterizzata dall'esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione -, è necessaria, oltre che alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell'opera stessa dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta. La suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali - con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d'autore -, nei quali, infatti, l'opera d'arte (il cosiddetto "corpus mysticum" non è pensabile, nè fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal cosiddetto "corpus mechanicum"), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l'opera d'arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato, con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l'alternativa tra la tutela del diritto d'autore, quando l'opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall'oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale (la quale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d'autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero l'opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516
Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12

Opere dell'ingegno tutelabilita'
Un'opera realizzata da tre autori e pubblicata con due pseudonimi - maschera deve considerarsi come anonima con esclusione, rispetto ad essa, della tutela prevista dall'art. 20, legge autore, che presuppone, quanto alla rivendicazione della paternità, un autore conosciuto con il suo reale nome ovvero conosciuto con pseudonimo o nome d'arte notoriamente equivalente ad un nome vero.
Tribunale Milano, 26 gennaio 1996
Dir. industriale 1996, 883 nota (MINA)

Al restauratore di un'opera d'arte deve riconoscersi il diritto di autore quando la sua opera si estrinsechi in una attività particolarmente complessa ed implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo. E, inoltre, quando abbia come risultato finale quello di rendere nuovamente visibile e riconoscibile un'opera d'arte consistendo tale riconoscibilità nel "quid novi", rispetto allo stato in cui si trovava prima del restauro, richiesto dall'art. 4 legge dir. autore, che riconosce protezione alle elaborazioni creative.
Tribunale Bologna, 23 dicembre 1992
Dir. autore 1993, 489

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Opere dell'ingegno elaborazione, modificazione e trasformazione
Al restauratore di un'opera d'arte deve essere riconosciuta la protezione della legge sul diritto di autore quando la sua opera si estrinsechi in un'attività particolarmente complessa, implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo. In particolare, la creatività dell'opera del restauratore consiste proprio nel restituire all'opera d'arte originaria la riconoscibilità perduta per effetto del tempo, consistendo in tale riconoscibilità il "quid novi" richiesto dall'art. 4 legge diritto d'autore.
Tribunale Bologna, 23 dicembre 1993
Giur. merito 1994, 822 nota (ARCERI)

 

 Opere dell'ingegno carattere creativo
La sussistenza del diritto d'autore in capo al restauratore (tutelabile ex art. 4 legge n. 633 del 1941) si configura ogni qual volta la sua opera si estrinsechi in una attività particolarmente complessa, implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo, ed avente come risultato finale quello di rendere nuovamente visibile e riconoscibile un'opera d'arte attraverso un rifacimento sostanziale dell'opera originaria.
Tribunale Bologna, 3 novembre 1992
Dir. fall. 1994, II,1172 nota (RAVENNA)

Al fine di accertare se il risultato dell'attività pubblicitaria costituisca opera dell'ingegno di carattere creativo, può assumersi, quale criterio di qualificazione, il principio stabilito con riguardo alle creazioni d'arte applicate all'industria, a tenore del quale è necessaria, oltre alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, anche la c.d. scindibilità, da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta.
Tribunale Bari, 14 settembre 1999
Foro it. 2000, I,3018

Il carattere creativo necessario per la tutelabilità di un'opera dell'ingegno implica la novità e l'originalità, ancorché relative, dell'opera e consiste nell'individualità della rappresentazione, ossia nell'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto. In particolare, la categoria delle opere rientranti nella previsione dell'art. 2, n. 4, l. autore appartiene alla sfera della produzione artistica, la cui funzione è quella di suscitare emozioni di ordine estetico, sicché una composizione potrà essere inserita in detta categoria in quanto sia idonea, secondo il comune modo di sentire e di concepire l'opera d'arte in un determinato contesto culturale e sociale, a stimolare quel tipo di reazione emotiva.
Corte appello Milano, 8 luglio 1988
Nuova giur. civ. commentata 1989, I,795 (nota).

I requisiti, perché un'opera dell'ingegno formi oggetto del diritto d'autore, sono il carattere creativo - seppure minimo - manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e relativo alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633 nonché l'appartenenza ad un determinato campo (arte o cultura) dalla stessa legge specificato. In particolare, l'opera deve essere il risultato non di un qualunque lavoro intellettuale, ma di un'attività dell'uomo di carattere creativo che attribuisca alla stessa una originalità rispetto alle precedenti, siano queste tutelate o meno, originalità che non risiede nel puro concetto o argomento, ma nel modo con cui l'autore esprime il concetto o l'argomento medesimi.
Tribunale Napoli, 28 novembre 1986
Dir. autore 1987, 522 (nota).
Giur. merito 1988, 35 (nota).

  Opere dell'ingegno:  tutelabilità
Le immagini di un videogioco non sono tutelate come opera dell'ingegno poiché pur essendo in teoria accostabili ad un'opera d'arte cinematografica - requisito necessario per una loro tutela di diritto d'autore stante il carattere tassativo dell'elencazione dei generi espressivi contenuta nell'art. 1 L.d.A. - tuttavia l'atteggiamento del destinatario nel momento della fruizione le distingue dall'opera cinematografica rendendole meramente strumentali a un di lui coinvolgimento psichico.
Tribunale Monza, 12 dicembre 1984
Dir. informatica 1986, 176 (nota).

  Opere dell'ingegno
    elaborazione, modificazione e trasformazione

Nel concetto di "riduzione" da opera originale, contenuto nell'art. 4 l.dir.autore (articolo che protegge le opere di elaborazione), deve intendersi compresa anche la riduzione di opere di scultura o di arte figurativa (nella specie, antichi medaglioni) in formato più ridotto e con caratteristiche, nei particolari, a scelta del senso artistico dell'elaboratore.
Cassazione penale, sez. VI, 13 maggio 1980
Dir. autore 1981, 424.

Diritti di utilizzazione economica riproduzione
L'acquisto, da parte di una fonderia artistica, di un modello o di un calco bronzeo utilizzato per la riproduzione di un'opera d'arte, non può, in mancanza di patto contrario, considerarsi limitato al solo periodo di attività e di materiale collaborazione dell'artista con la fonderia acquirente, nè, conseguentemente, può mettersi in dubbio il legittimo diritto di sfruttamento, di riproduzione e di messa in commercio delle opere realizzate dal modello acquistato, indipendentemente da ogni diretta collaborazione e supervisione personale ed attuale dell'artista.
Tribunale Firenze, 6 ottobre 2003
Arch. civ. 2004, 1193

L'autore di un'opera d'arte figurativa che sia riprodotta, senza consenso dell'autore su un francobollo può agire a tutela dei suoi diritti morali e patrimoniali nei confronti del committente ove l'opera commissionata non era destinata a riproduzione su francobolli.
Tribunale Roma, 25 maggio 1999
Dir. autore 2000, 396 nota (AMENDOLA)

Diritti di utilizzazione economica utilizzazioni libere
Premesso che l'utilizzazione didattica è libera se non avviene a scopo di lucro, non si può dedurre la libertà d'uso dell'opera dalla sussistenza del solo fine didattico. Occorre infatti accertare, oltre a tale finalità, anche la totale assenza del predetto scopo nell'uso stesso dell'opera, che, peraltro, deve per definizione essere ritenuto sussistente tutte le volte che dell'opera d'arte si faccia un uso economico, in quanto organizzato economicamente dentro un processo produttivo di impresa tra i cui fattori impiegati ci siano opere musicali scelte in base alla specificità artistica per l'insegnamento di un'altra arte.
Cassazione civile, sez. I, 1 settembre 1997, n. 8304
Giur. it. 1998, 2329

Diritti di utilizzazione economica
L'utilizzazione economica dell'opera d'arte - nelle diverse modalità che il mercato consente e mercè le quali comunque si sfrutti l'opera stessa, perseguendo un lucro - appartiene all'autore. Il diritto dell'autore è escluso nelle sole ipotesi specificatamente previste dalla legge, tra le quali non può essere annoverata l'esecuzione di opere musicali quale supporto didattico nelle scuole di danza private, giacché tale esecuzione viene consapevolmente adottata non a scopo di insegnamento (che si individuerebbe se oggetto dell'attività della scuola fossero lezioni di musica), bensì quale elemento di un'organizzazione che fornisce al mercato, secondo criteri di economicità, l'insegnamento di altra arte, con la conseguenza che la suddetta esecuzione, essendo organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all'autore.
Cassazione civile, sez. I, 1 settembre 1997, n. 8304

Diritti di utilizzazione economica utilizzazioni libere
Il diritto esclusivo di autore alla utilizzazione economica dell'opera non trova il limite di cui all'art. 70 l.d.a. n. 633 del 1941 (utilizzazioni libere di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento) nel caso di riproduzione di opera dell'arte figurativa effettuata per scopi diversi da quelli indicati dall'art. 70 cit.
Pretura Torino, 23 maggio 1997
Dir. autore 1999, 151

 Diritti di utilizzazione economica trasferimento e cessione
L'alienazione di un'opera d'arte figurativa (del cosiddetto "corpus mechanicum") non comporta di per sè la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera tra i quali il diritto di riproduzione.
Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giur. it. 1997, I,1,1194 nota (ACCORNERO)

 

Diritti di utilizzazione economica riproduzione
Il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera ha per oggetto la moltiplicazione in copie della stessa con ogni mezzo e in qualsiasi forma e non soltanto in copie aventi identico contenuto estetico dell'originale (nel caso di specie la riproduzione fotografica su un catalogo di un'opera d'arte figurativa è stata ritenuta in violazione del diritto esclusivo di riproduzione dell'autore).
Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giur. it. 1997, I,1,1194 nota (ACCORNERO)

La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra è idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge la utilizzazione economica che può effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, nè l'indicata riproduzione, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge.
Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giust. civ. Mass. 1996, 1769

Diritti di utilizzazione economica
Non è fondata la questione di costituzionalità, in riferimento agli art. 3, 9, 41 e 42 cost. degli art. 19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di "compact disc" la facoltà di darli a noleggio, in quanto la tutela del diritto di autore acquista rilievo prevalente rispetto alle situazioni di altri soggetti, pur meritevoli di adeguata protezione in un corretto equilibrio di interessi: il bilanciamento operato dalla legislazione non appare irragionevole, perché realizzato in sintonia con gli altri principi costituzionali, in materia di tutela sia della libertà dell'arte e della scienza (art. 33 cost.), sia della proprietà intellettuale (art. 42 cost.), sia del lavoro in tutte le sue forme, inclusa la libera attività di creazione intellettuale (art. 35 cost.) e perché finalizzato a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 cost.) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.), in conciliazione con la libertà di iniziativa economica (art. 41 cost.) di altri soggetti - produttori, rivenditori, noleggiatori, fruitori - in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e dei rischi e dell'interesse generale alla diffusione della cultura, dimostrato, per altro, quanto alle opere musicali, dall'imponente sviluppo radiofonico e concertistico.
Corte costituzionale, 6 aprile 1995, n. 108

La riproduzione di un'opera, in esecuzione di un contratto di "locatio operis", anche se dalla stessa non derivi un vantaggio economico diretto, costituisce violazione del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, in quanto diminuzione dell'eventuale lucro conseguibile dallo stesso. Fattispecie opera d'arte figurativa.
Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507
Vita not. 1995, 113 nota (CAVANNA)

La "ratio" della disposizione dell'art. 13 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633 è di apprestare in favore dell'autore la garanzia dell'esclusiva su qualsiasi forma di riproduzione dell'opera, direttamente o indirettamente preordinata all'utilizzazione economica della stessa. Pertanto, un'autorizzazione generica data dall'autore alla riproduzione senza la previsione della tipologia e soprattutto della numerazione delle copie (nella specie, l'autorizzazione alla ristampa di disegni data ad un mercante d'arte) non è da considerare valida per quell'eccessiva genericità dell'oggetto che non consente all'autore il controllo delle modalità di diffusione dell'opera che la previsione dell'art. 13 intende tutelare.
Pretura Roma, 10 ottobre 1982
Dir. autore 1983, 333.

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore è responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilità economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto.
Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507
Dir. autore 1993, 474
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11.

L'alienazione del "corpus mechanicum" di un'opera d'arte figurativa da parte dell'autore non comporta di per sè la cessione dei diritti patrimoniali d'autore nè del più ristretto diritto di riproduzione, la cui violazione, nel caso di un'opera pittorica, può ben concentrarsi nella riproduzione fotografica compiuta dal proprietario del "corpus" o dai suoi aventi causa per utilizzare economicamente l'opera stessa (nella specie, è stato osservato che, nell'ambito di un'interpretazione estensiva dello sfruttamento economico dell'opera, il catalogo di una mostra contenente le riproduzioni fotografiche delle opere esposte costituiva, grazie ad un commento corredato di note bibliografiche che precedeva ogni quadro, un vero e proprio trattato sulla produzione dell'artista oggetto dell'esposizione, come tale collocabile sul mercato).
Tribunale Verona, 13 ottobre 1989
Foro it. 1990, I,2626.

  Diritti di utilizzazione economica pubblicazione
Dopo la cessione dell'opera d'arte in unico esemplare al proprietario spettano le facoltà di godimento di cui all'art. 832 c.c. ivi compresa quella di divulgare l'opera e farla esporre, atteso che si tratta di facoltà strettamente conseguenziale alla pubblicazione ed alla vendita dell'opera stessa, attività che l'autore ha consentito rinunciando al riserbo dell'inedito, purché non vi sia lesione del suo diritto morale.
Tribunale Verona, 13 ottobre 1989
Dir. autore 1990, 397 (nota).
Giust. civ. 1990, I,490.

Diritti di utilizzazione economica utilizzazioni libere
La riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi d'arte o di mostre rientra nel diritto esclusivo dell'autore di utilizzazione economica dell'opera. La disposizione dell'art. 70 (libere utilizzazioni) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, può trovare applicazione, nel campo della riproduzione di opere dell'arte figurativa, solo nell'ipotesi di riproduzione parziale (c.d. particolare) dell'opera, nei limiti giustificati da finalità di critica, discussione e anche di insegnamento e purché la riproduzione non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
Tribunale Roma, 10 agosto 1990
Dir. autore 1991, 76.

 Diritti di utilizzazione economica riproduzione
In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente, cioè quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7

Dal momento in cui l'opera d'arte - nella specie opera lirica - cade in pubblico dominio può essere utilizzata liberamente con proprie esecuzioni e attraverso propri mezzi di diffusione da chiunque vi abbia interesse; tale libertà di utilizzazione non si estende ad una particolare esecuzione dell'opera che per la partecipazione di un complesso di artisti molto significativi diventa qualcosa a sè stante e diversa dall'opera in sè, tale pertanto da non consentire legittime riproduzioni di essa.
Tribunale Roma, 9 luglio 1982
Società EMI italiana c. Intercontinental Films
Documento n. 86 di 98 Archivio : Massime

I videogiochi costituiscono un tipo particolare di opera cinematografica, possibile oggetto della tutela prevista per tali opere dalle norme sul diritto d'autore. L'opera cinematografica, disciplinata dalle norme sul diritto d'autore, è un "genus" al quale appartengono, non solo i films, ma anche altre forme di rappresentazione, qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e la forma di espressione. Oggetto della tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore non è solo l'opera d'arte, bensì l'opera dell'intelletto o della mente (opera dell'ingegno), che abbia il requisito oggettivo della novità, originalità e non banalità (carattere creativo).
Tribunale Torino, 15 luglio 1983
Riv. dir. ind. 1983, II,479 (nota).
Dir. autore 1984, 57 (nota).

  Plagio
L'immagine di un personaggio, in un'opera dell'arte figurativa, in possesso dei prescritti requisiti per la relativa tutela, gode della protezione nella sua composizione statica, ma non nei suoi vari atteggiamenti e nei diversi contesti. L'uso dei tratti del volto e della figura di un personaggio dei fumetti in contesto narrativo e figurativo diverso, desta solo il ricordo del personaggio stesso e delle avventure di questi, ma non costituisce anche ripetizione dell'opera originaria, con le sue emozioni; si tratta di una reminiscenza, che non configura un plagio.
Tribunale Milano, 24 marzo 1977
Dir. autore 1980, 28 (nota).

Diritti morali
Lo spostamento di un'opera d'arte (nella specie, scultura) dal luogo originariamente individuato nel contratto di commissione dell'opera (ed ivi collocata dall'artista) in altro luogo discrezionalmente scelto dal committente (a carico del quale il contratto non prevedeva alcun patto limitativo circa l'utilizzo dell'opera) può dar luogo a lesione del diritto morale dell'autore, a norma dell'art. 20 l. del diritto di autore, se dallo spostamento in altro sito possa derivare pregiudizio al decoro o alla reputazione dell'autore.
Tribunale Napoli, 9 ottobre 2002
Dir. autore 2003, 258
Giur. napoletana 2003, 14

T. Milano, 18-07-1994.
Il diritto morale dell’artista ex art. 81 legge a. è inalienabile ed irrinunciabile e quindi esercitabile anche quando l’utilizzazione contestata sia stata contrattualmente prevista.

T. Milano, 18-07-1994.
L’ambito di operatività della protezione del diritto morale degli artisti e di quello degli autori sono coincidenti: onde la protezione accordata all’artista ex art. 81 legge a. si estende, non diversamente da quella accordata all’autore, non solo a salvaguardia dei beni dell’onore e della reputazione strettamente intesi, bensì anche del bene dell’identità personale intesa come complesso di elementi intellettuali, culturali, sociali, artistici, che valgono ad individuare l’immagine pubblica del soggetto protetto, e segnatamente quella professionale.

T. Milano, 18-07-1994.
Viola il diritto morale, ed in particolare il diritto all’identità personale dell’artista la casa discografica che, senza il suo consenso, riprende dall’originaria incisione la sola esecuzione vocale dell’artista, isolandola dall’originale base musicale e dalle prestazioni vocali di altri interpreti, ed abbinandola ad una base musicale di genere (tecnodance) affatto diversa, con un’operazione di remissaggio che produce un risultato profondamente divergente dal genere musicale e dallo stile per i quali l’artista è conosciuto ed apprezzato.

Giudice istruttore T. Milano, 14-01-1994.
La registrazione, senza consenso, di esecuzioni musicali effettuata in modo difettoso e la successiva produzione di compact disc possono pregiudicare il diritto morale dell’autore e dell’artista esecutore, onde appare giustificata la concessione di provvedimenti cautelari volti ad inibire l’uso di detta registrazione e la stampa e commercializzazione dei relativi supporti fonografici.

T. Roma, 12-05-1993.
La riproduzione di una canzone d’autore, effettuata a fini pubblicitari e senza il consenso dell’artista, costituisce lesione del diritto morale d’autore sotto l’aspetto del diritto alla paternità dell’opera, nonché del diritto esclusivo di sfruttare la propria notorietà.

In materia di diritto di autore sono risarcibili proprio i danni, patrimoniali, derivanti dalla lesione dei diritti morali, non patrimoniali, quali quello alla integrità dell'opera e quello alla paternità dell'opera stessa, danni che possono essere gravissimi, atteso che - per quanto attiene al diritto all'integrità dell'opera - la divulgazione di un'opera d'arte deformata può produrre conseguenze negative sulla reputazione dell'autore e, quindi, sulla sua situazione nel mercato delle opere dell'ingegno; mentre - per quanto attiene al diritto alla paternità - l'utilizzazione dell'opera, senza l'indicazione del suo autore, può mancare di determinare, nell'ambito dei potenziali clienti, l'apprezzamento dell'opera e del suo autore.
Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1991, n. 918

 

Oggetto della prestazione di diritto d'autore non è solo l'opera d'arte, ovvero l'opera rientrante nell'ambito dell'estetica o nel "dominio del bello"", bensì l'opera dell'intelletto che abbia il requisito oggettivo del carattere creativo inteso come novità, originalità e non banalità. Si tratta di una indagine che ben può essere effettuata dal giudice, secondo la comune esperienza e sulla base dei dati e informazioni suggerite dalle parti, senza avvalersi della perizia di un consulente.
Tribunale Torino, 29 giugno 1987
Dir. autore 1989, 180.

T. Milano, 13-12-1984.
Costituisce lesione del diritto morale dell’autore l’interruzione di un film di elevato valore artistico (nella fattispecie: «Romeo e Giulietta» di Zeffirelli) a mezzo di «spots» pubblicitari della durata di circa due minuti e mezzo collocati ad intervalli di un quarto d’ora, in quanto impediscono allo spettatore di apprezzare il reale valore dell’opera e di esprimere il conseguente giudizio estetico sull’artista.

Sequestro
Va accolta la richiesta di provvedimento cautelare di sequestro e di cessazione della produzione avanzata da chi lamenti la contraffazione di opera d'arte figurativa applicata all'industria, attesi il carattere creativo e la scindibilità del suo valore artistico dal prodotto al quale è associato (nella specie, è stata ritenuta meritevole di privativa artistica la forma di un vaso stilizzata come gondola).
Tribunale Venezia, 21 aprile 2000
Foro it. 2001, I,1404

RESPONSABILITA' CIVILE
La formulazione di giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero. Ne consegue che la redazione di un "expertise", indirizzato a persona diversa dal proprietario dell'opera, nel quale si sollevano dubbi sull'autenticità di quest'ultima, non costituisce un atto illecito, a condizione che l'affermazione della falsità non appaia "ictu oculi" infondata.
Tribunale Roma, 6 giugno 2002
Giur. romana 2002, 478

 

Obbligazioni e contratto

Contratto di mandato in esclusiva tra cantautore e manager - Inadempimento del mandato - Clausole limitative della libertà di lavoro dell’artista - Nullità del contratto.CORTE DI APPELLO DI MILANO - 15 maggio 1998 - Pres. Marescotti - Est. De Ruggiero - Target S.r.l. (Avv. Dattoli e Ferrante) c. Nuova Fonit Cetra S.p.a. (Avv. A. Pojaghi) - e Mango (Avv. Mondini e Bonelli).é nullo un contratto tra artista interprete (nella specie, cantautore) ed agenzia che preveda un mandato esclusivo a gestire l’attività negoziale e gli impegni lavorativi dell’artista, con obbligo di corresponsione al manager di percentuali sui compensi anche per quei rapporti economici rispetto ai quali il manager non abbia svolto alcun ruolo.

La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale per impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto (art. 1346, 1347, 1418 e 1419 c.c.) richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo invece ininfluenti a tal fine le difficoltà più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta (nella specie, un cantante aveva assunto l’impegno di fornire ad una casa discografica prestazioni artistiche per la produzione di quattro dischi long-playing in cinque anni, e, secondo l’interpretazione del giudice di merito - convalidata dalla suprema corte - tale impegno si aggiungeva ad uno di analoga entità assunto dal gruppo musicale di cui tale artista costituiva la voce solista; la sentenza impugnata aveva ritenuto il contratto con il cantante nullo per impossibilità derivante sia dall’effetto «inflazionistico» che si sarebbe prodotto sul mercato per il cumulo delle produzioni, sia dalla sostanziale incompatibilità dei due impegni, stante la loro entità e complessità; la suprema corte ha annullato tale decisione, in applicazione del riportato principio, ed anche in considerazione della mancata valorizzazione di clausola che rendeva prorogabile il termine per gli adempimenti).

***

La controversia relativa all’obbligazione di pagare compensi e spese derivante ad un artista da un contratto di management rientra tra quelle previste dall’art. 409 n. 3 c.p.c., e come tale non è compromettibile in arbitri né rituali né irrituali, ma appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro.

T. Roma, 21-07-1997.
Quando il contratto tra il produttore cinematografico e l’artista stabilisca le modalità di realizzazione della pubblicità del film ed obblighi il produttore a segnalare ai propri aventi causa i relativi impegni pubblicitari, l’emittente che acquisti il diritto di trasmissione televisiva del film al termine di una lunga catena di passaggi di quest’ultimo non risponde di inadempimento contrattuale delle obbligazioni pubblicitarie previste dal contratto produttore/artista ov l’emittente abbia allegato di non conoscerla e l’artista non abbia provato fossero note all’emittente.

T. Torino, 20-03-1997.
Costituisce inadempimento di contratto avente ad oggetto prestazioni artistiche il fatto di chi, avendo diritto alle dette prestazioni, impedisce di fatto l’esecuzione del contratto interdicendo all’artista di svolgere le esibizioni programmate e non eseguendo i pagamenti dovuti.

T. Roma, 17-12-1996.
La stampa e la legatura a regola d’arte dell’opera dell’autore devono essere verificate dall’editore anche qualora l’inadempimento sia imputabile a terzi a cui quest’ultimo abbia commissionato la realizzazione di alcune parti; in difetto, l’autore ha diritto di risolvere il contratto d’edizione e di essere risarcito dei danni subiti, senza che l’editore possa agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, in quanto l’omesso controllo sulla qualità del prodotto da parte dell’editore appaltante ha una efficacia causale preminente (nella produzione del danno da mancato guadagno) rispetto all’inadempimento dei subappaltatori chiamati in garanzia; in difetto, l’autore ha diritto di risolvere il contratto d’edizione e di essere risarcito dei danni subiti, senza che l’editore possa agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, in quanto l’omesso controllo sulla qualità del prodotto da parte dell’editore appaltante ha una efficacia causale preminente (nella produzione del danno da mancato guadagno) rispetto all’inadempimento dei subappaltatori chiamati in garanzia.

T. Milano, 12-10-1995.
Quando un produttore fonografico stipuli con altro produttore fonografico un contratto col quale il primo si obbliga a far avere al secondo il master originale della registrazione fonografica dell’interpretazione di un artista, nell’ambito di un contratto di distribuzione che non trasferisce dal primo al secondo i diritti di produttore fonografico ma gli affida esclusivamente la stampa e la commercializzazione delle copie del master; questo contratto non è d’altro canto strutturato né come contratto che promette l’opera dell’artista terzo né come contratto che promette il master «se ed in quanto esso venga successivamente realizzato», ma come fatto costitutivo di un’obbligazione diretta ed incondizionata di far avere il master ora detto; e tuttavia successivamente il primo produttore consegna il master non al secondo ma ad un terzo produttore fonografico, il primo produttore si rende inadempiente al contratto con il secondo, e deve risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in misura pari all’utile aziendale (pari al venti per cento del fatturato) che il secondo produttore avrebbe realizzato vendendo il numero di supporti di suono esitati dal terzo produttore: oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat della somma ora detta dalla sua domanda al saldo e con gli interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata secondo tali indici.

T. Milano, 24-04-1992.
Sussiste contratto d’opera e non contratto di edizione nel caso dell’elaborazione di disegni di personaggi o di disegni di personaggi e loro battute incorporate nella vignetta («fumetto»), personaggi tutti appartenenti alla creazione artistica originale di Walt Disney, dovendo l’esecutore dell’opera rispettare la gamma dei personaggi disneyani e, per ciascuno di essi, comportamenti, modi di essere interni (psicologia) ed il valore simbolico attribuiti - all’atto dell’invenzione originaria - dell’autore; deve pertanto respingersi la domanda di restituzione delle tavole contenenti i disegni ed i fumetti commissionati, trattandosi dello stesso oggetto del contratto d’opera: il dovere del prestatore si attua - infatti - con il compimento dell’opera che necessariamente passa in proprietà del committente come bene materiale oggetto del contratto.
T. Roma, 10-12-1987.
Va affermata la competenza del tribunale e non quella del pretore del lavoro per le controversie relative a clausole inserite in un contratto di prestazione artistica e concernenti il rilievo da dare al nome ed all’immagine dell’artista nella pubblicità del film.

T. Roma, 10-12-1987.
Il produttore del film non è responsabile nei confronti dell’artista per l’inadempimento, da parte del distributore, agli obblighi previsti nel contratto di distribuzione, relativi alla pubblicità dei nomi degli interpreti del film.

T. Roma, 03-11-1987.
È del tutto lecito il contratto intervenuto tra un imprenditore ed un artista legato da patto di esclusiva con altro imprenditore concorrente e non possono inibirsene gli effetti sotto il profilo della violazione delle regole di correttezza professionale.

T. Roma, 03-11-1987.
La perdita di un artista per violazione dell’esclusiva può integrare gli estremi dell’irreparabilità del pregiudizio e legittimare il rimedio cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. soltanto nell’estrema ipotesi che la perdita medesima metta in pericolo la sopravvivenza dell’organizzazione produttiva dell’imprenditore parte del patto di esclusiva.

T. Roma, 03-11-1987.
Nel caso in cui le parti abbiano previsto nel contratto di scrittura artistica il pagamento di una penale per l’ipotesi di violazione della clausola di esclusiva inserita nel contratto medesimo, non sussiste il periculum in mora che è presupposto indispensabile per la pronunzia ex art. 700 c.p.c. di un provvedimento di urgenza diretto ad inibire l’attività artistica effettuata in favore di un imprenditore concorrente, essendo sempre possibile nel merito la determinazione dell’ammontare del risarcimento del danno a carico dell’inadempiente sulla base della penale stessa.

  Contratto del consumatore
Ai fini dell'applicabilità della disciplina sulle clausole abusive, per definire la nozione di consumatore il quale abbia agito "per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", occorre basare l'indagine non già sull'utilizzazione del bene o del servizio costituente oggetto del contratto, bensì sull'utilizzazione del contratto stesso, per verificare se rientri nel quadro dell'attività anzidetta la conclusione di contratti del genere di quello in esame. Pertanto, è consumatore lo scultore che stipuli un contratto di trasporto per trasferire una sua opera d'arte.
Tribunale Roma, 20 ottobre 1999
Dir. trasporti 2001, 173 nota (FIORE)

  Vizi e mancanza di consenso errore
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla effettiva indennità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo.
Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 1998, n. 985
Resp. civ. e prev. 2000, 1093 nota (CAMPAGNOLO)

In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo.
Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 1998, n. 985
Giust. civ. Mass. 1998, 206
Contratti (I) 1998, 437 nota (VOLPE)

T. Milano, 13-12-1993.
In base alla regola inadimplenti non est adimplendum, è giustificato il rifiuto di una cantante ad esibirsi in uno spettacolo ove il titolare del locale non abbia provveduto all’allestimento del palcoscenico in conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di prestazione artistica della cantante.

T. Milano, 09-12-1993.
Quanto previsto dall’art. 80 legge a. non può non armonizzarsi con l’art. 7.1, b) Cr e condurre ad una disciplina che consenta all’artista interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno di consentirgli de mettre obstacle ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 legge a., soprattutto quando debbano trovare applicazione gli art. 186 e 189 legge a. sulla rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine a soggetti stranieri.

  Inadempimento
La buona fede del venditore di un'opera d'arte erroneamente attribuita ad un autore determinato non ne esclude, di per sè, la colpa, e la conseguente responsabilità per l'inadempimento, se non sia in concreto provato, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'errore avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.).
Cassazione civile, sez. II, 3 luglio 1993, n. 7299
Giust. civ. Mass. 1993, 1113 (s.m.)
Giur. it. 1994, I, 1, 410 nota (CARBONE)

 

  Risoluzione del contratto per inadempimento
    importanza dell'inadempimento

L'importanza dell'inadempimento, rilevante ex art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, va valutata tenendo conto dell'economia complessiva dell'atto e degli interessi sostanziali delle parti. (Nella specie la C.S. ha confermato perché logica e sufficientemente motivata la decisione del giudice del merito secondo cui - in ipotesi di vendita di opere d'arte - costituisca inadempimento di non scarsa importanza il mancato rilascio all'acquirente da parte del venditore di una copia fotografica dell'opera con retrostante dichiarazione firmata di autenticità e di provenienza della stessa, rilascio previsto come obbligatorio dall'art. 2 legge n. 1062 del 1971).
Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 1985, n. 1300
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 2

ATTI ED OGGETTI OSCENI O CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

  Pubblicazioni e spettacoli osceni spettacoli cinematografici
Nel valutare se un'opera cinematografica contenente scene obiettivamente oscene possa considerarsi "opera d'arte" ai fini dell'esclusione della punibilità ex art. 529 c.p., non si può sindacare la scelta, da parte dell'autore, di un argomento già di per sè scabroso (rievocazione del mondo delle "case chiuse") e ciò in forza della libertà dell'arte (art. 33 cost.), ma occorre accertare se il regista abbia volutamente e con compiacimento oltrepassato i limiti imposti dallo svolgimento della delicata tematica con immagini non necessarie, gratuite, eccessive rispetto a quelle indispensabili per rappresentare con efficacia ed anche con arditezza il particolare ambiente storico - sociale che egli ha inteso portare sugli schermi.
Tribunale Avellino, 16 dicembre 1996
Giur. merito 1997, 566 nota (FERRANTE)

  Opere d'arte e di scienza
Dalla lettura degli art. 528 e 529 comma 2 c.p. condotta alla luce degli art. 21 e 33 cost., si deduce che l'arte non può offendere nè il comune senso del pudore nè il buon costume, o quanto meno che un'offesa a tali valori, se portata attraverso spettacolo artistico, non può essere considerata vietata penalmente; la sproporzione tra la quantità di osceno e l'esiguità di vena artistica, non può far propendere per una affermazione di esistenza del reato, non essendo consentito un giudizio comparativo tra l'entità dell'osceno ed il contenuto artistico dell'opera.
Tribunale Avellino, 27 settembre 1991
Dir. informatica 1992, 96.

  Pubblicazioni e spettacoli osceni  spettacoli cinematografici
Alla luce delle cognizioni artistiche in materia cinematografica si deve attribuire dignità d'opera d'arte al film "Ultimo tango a Parigi", perché affronta tematiche universali che trascendono il concreto momento storico in cui è nata l'opera e afferma valori estetici che conservano la propria validità in epoche diverse.
Tribunale Roma, 9 febbraio 1987
Cass. pen. 1988, 1110.

 

  Pubblicazioni e spettacoli osceni
    spettacoli cinematografici

Il valore artistico dell'opera va riferito al suo complesso. Pertanto l'osceno non si pone necessariamente in conflitto con l'arte, a condizione, però, che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il messaggio che l'autore propone ed i mezzi di cui egli si è avvalso. (Nella specie è stato ritenuto osceno il film "caligola" poiché l'interpretazione data dagli attori, la scelta delle inquadrature, il colore, gli ambienti e quanto altro non potevano, in tale situazione, determinare alcun apprezzabile risultato estetico neppure sul piano formale, posto che l'integrità espressiva presuppone una chiarezza epifonica dell'oggetto considerato, ben lontane dalla banalità e dal cattivo gusto del kolossal porno, nel quale l'immagine cinematografica fu relegata).
Cassazione penale, sez. III, 3 febbraio 1984
Cass. pen. 1985, 2023.

  Opere d'arte e di scienza
Non è congruamente motivata, ed è quindi suscettibile di censura in sede di legittimità, la sentenza che attribuisce il carattere di opera d'arte ad un film sulla sola base di una presunta intenzione artistica del suo autore e sul riscontro di alcuni pregi tecnici, senza operare una valutazione globale ed adeguata dell'opera dal punto di vista estetico e catartico.
Cassazione penale, sez. III, 14 novembre 1978
Foro it. 1980, II,430.
Documento n. 97 di 98 Archivio : Massime

  Pubblicazioni e spettacoli osceni
    sequestro e confisca

Non è consentito disporre la confisca di una pellicola cinematografica, nè di parti di essa, qualora se ne sia riconosciuto il carattere di opera d'arte, poiché il film, quale opera del pensiero, non può essere annoverato fra le cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione costituisce reato e di cui, ai sensi dell'art. 240 n. 2 c.p., si debba ordinare la confisca in ogni caso, cioè, anche in caso di assoluzione (nella specie, la corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che, pur escludendo l'oscenità del film "Salò e le centoventi giornate di Sodoma", ne aveva confiscato alcune scene, ritenendole sovrabbondanti e tali, se separatamente proiettate, da arrecare offesa al buon costume).
Cassazione penale, sez. III, 15 febbraio 1978
Foro it. 1980, II,431.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministeri beni culturali e ambientali

È cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al diniego dell'autorizzazione al restauro del dipinto su tela raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi" appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, disposto dalla sovrintendenza per i beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Perugia. Dopo la proposizione del conflitto la sovrintendenza di Perugia ha espresso parere favorevole ai lavori di restauro dell'opera d'arte proposti, dando atto che è in corso un chiarimento sul procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro. L'atto in relazione al quale il conflitto è sorto è stato dunque modificato in conformità all'interesse della regione ricorrente, sicché la controversia in ordine alle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione al restauro di opere d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti dell'attualità e della concretezza.
Corte costituzionale, 29 aprile 1996, n. 136
Giur. cost. 1996, 1197

CINEMATOGRAFO E CINEMATOGRAFIA
  Film censura

Il principio contenuto nell'art. 21, comma ultimo cost. - secondo cui sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume - è applicabile anche alle espressioni artistiche cinematografiche, senza contraddire il principio di libertà dell'arte (art. 33 cost.), tenuto conto della complementarità degli art. 21 e 33 cost. Deve escludersi pertanto, che il riconosciuto valore artistico di un'opera cinematografica importi di per sè la sua libera ed incondizionata visione al pubblico.
Consiglio Stato, sez. IV, 8 febbraio 1996, n. 139

PROVVEDIMENTI DI URGENZA
  Varie fattispecie

Va accolta la richiesta di inibire, in via cautelare atipica, l'ulteriore pubblicazione e diffusione dell'opera letteraria collettiva che riproduce gli stessi criteri espositivi e di coordinamento utilizzati da altra opera (nella specie, è stato concesso il rimedio inibitorio in favore dell'erede del principe Antonio De Curtis, in arte Totò, autrice del libro "Parli come badi", contenente le battute, gli aforismi e gli sketches creati dal celebre attore, contro l'ulteriore pubblicazione, da parte della società resistente, dell'opera "E poi uno dice che si butta a sinistra", nella quale era stato utilizzato lo stesso criterio espositivo di tali battute).
Tribunale Roma, 20 febbraio 1995
Foro it. 1996, I,3553

Va accolta la richiesta di inibire, in via cautelare atipica, l'ulteriore pubblicazione e diffusione di un'opera letteraria che raccoglie per intero le battute, gli aforismi e gli "sketches" di un attore, frutto esclusivo della sua originalità e del suo estro e non presenti nei copioni dei films da lui interpretati (nella specie, è stato ritenuto che la pubblicazione "E poi dice che uno si butta a sinistra", da parte della società resistente, violasse il diritto patrimoniale d'autore e di sfruttamento economico del prodotto artistico del principe Antonio de Curtis, in arte Totò, diritto vantato dall'erede di quest'ultimo).
Tribunale Roma, 20 febbraio 1995
Foro it. 1996, I,3553

 

BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI DI UTILITA', MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
  Brevetti vari per modelli e disegni ornamentali

Mentre l'originalità, richiesta quale fondamentale requisito dell'opera d'arte - anche se applicata all'industria -, e proteggibile ai sensi del diritto d'autore, attiene alla composizione in sè, come espressione nuova in via universale, quella necessaria ai fini della tutela dei modelli ornamentali attiene, invece, all'uso della composizione come ornamento di un determinato prodotto industriale ed ha, quindi, carattere relativo.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990, n. 7077
Giur. it. 1991, I,1,47 (nota).

Rapporti di lavoro

L’art. 1, 2º comma, lett. e), l. n. 230 del 1962 - che prevede, tra le tassative eccezioni al divieto di assunzione a termine, le scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli - ha la sua ratio nella natura oggettiva dell’attività intrapresa dal datore di lavoro, incompatibile con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che verrebbe altrimenti gravata da costi assolutamente eccessivi; tale norma, interpretata in correlazione con quella del successivo art. 3 stessa legge, consente di ritenere sostanzialmente accertato l’assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, qualora sia stata provata l’assunzione per un determinato e specifico spettacolo televisivo con mansioni prive di creatività artistica da svolgere secondo precise istruzioni (fattispecie in materia di assunzione da parte della Rai di una persona adibita, nel corso di uno specifico spettacolo, a svolgere, secondo le istruzioni dei funzionari Rai, semplici movimenti - come alzarsi, ridere, scherzare, applaudire, cambiare posto e partecipare ai giuochi - collegati in via diretta e immediata alla buona riuscita della trasmissione).

***

Per il personale assunto in relazione a spettacoli teatrali l’apposizione del termine al contratto di lavoro risulta consentita in due distinte ipotesi; a norma dell’art. 1, 2º comma, lett. e), l. n. 230 del 1962 per il personale il cui apporto professionale risulti indispensabile per lo «specifico spettacolo» che si intende apprestare, e sempre che sussista uno stretto collegamento funzionale tra l’attività lavorativa e il suddetto spettacolo; a norma dell’art. 1, 2º comma, lett. a) e del n. 49 dell’elenco delle attività stagionali contenuto nel d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525 in relazione ad una «stagione teatrale» programmata; anche in questo caso deve sussistere un rapporto funzionale tra assunzione al lavoro e stagione teatrale, nel senso che la durata limitata del rapporto lavorativo deve trovare giustificazione nelle esigenze e nella durata della suddetta «stagione teatrale», intesa come serie di spettacoli consecutivi, programmati in un arco temporale che, se anche di durata più estesa delle «stagioni del calendario», deve esaurirsi nell’anno, in ragione di quanto avviene nella realtà fattuale e nell’esperienza del settore (nel caso di specie la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto nulla la clausola appositiva del termine in un caso in cui il contratto non indicava espressamente il singolo spettacolo o la serie di spettacoli per cui era richiesta l’attività del prestatore e non consentiva neanche il riscontro del carattere stagionale dell’attività).

***
Contratto di management con artista cantante - Competenza del giudice del lavoro – Invalidità della clausola compromissoria per arbitrato.TRIBUNALE DI MILANO - 5 marzo 1998 - Giudice est. M.R. Rossi - Greathis S.r.l. (Avv. Zambon e Sutti) c. L. Pausini (Avv. Quiriconi).Le controversie relative a contratti di management con artisti cantanti, ove detti contratti prevedano prestazioni dell’opera personale del cantante, sono di competenza del pretore del lavoro e non sono compromittibili in arbitri, nè rituali nè irrituali.

 

Non è ravvisabile la prestazione di lavoro subordinato nell’attività svolta dai soci (orchestrali e musicisti) di una cooperativa secondo gli scopi della stessa, avente ad oggetto produzione, allestimento e rappresentazione in forma associata di spettacoli musicali (di conseguenza si è escluso, nella specie, che la soc. coop. dovesse all’Inps i contributi previdenziali pretesi allegando un rapporto di lavoro subordinato).

 

Comodato

Configura un rapporto di subcomodato, e non di cessione del contratto o di contratto a favore di terzi, la cessione da parte di una galleria d’arte, delle opere consegnatele da un’artista ad un’altra galleria d’arte, cessione effettuata col consenso dell’artista stesso.

Dev’essere qualificato comodato il contratto col quale l’artista consegna gratuitamente ad una galleria d’arte alcune sue opere affinché questa se ne serva per un tempo e per un uso determinato (nella specie, allestimento di una mostra); il requisito della gratuità nel comodato non è escluso da un interesse del comodante all’uso della cosa da parte del comodatario, rappresentato, nel caso di specie, dall’interesse dell’artista a farsi conoscere, divulgare le sue opere, nonché ottenere maggior profitto dalla vendita delle stesse.

Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio

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