AMBIENTE
I CERTIFICATI VERDI
nota della prof.ssa Sabrina Spallini – docente di economia aziendale facoltà di Economia – Università degli Studi di Bari
I certificati verdi costituiscono una sorta di titolo di credito su un x quantitativo di energia “verde”, cioè prodotta di biomasse e assimilati.
La materia dei criteri per la concessione del beneficio dei certificati verdi è in corso di evoluzione quotidiana.
Si segnalano le modifiche introdotte dalla nuova normativa nazionale, la quale ha previsto che:
- i programmi CIP 6 sono ad esaurimento;
- il passaggio dal preesistente sistema di incentivazione diretto a un sistema indiretto e market oriented.
Il decreto Bersani (n. 79 del 16/03/1999) art. 11, comma 1-2-3, previde la promozione della nuova produzione verde post CIP 6, attraverso l’istituzione di un mercato dei “certificati verdi”
Al mercato dei certificati verdi devono rapportarsi i produttori ed importatori di energia da fonti convenzionali (non rinnovabili) per rispettare, a partire dal 2002, l’obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura pari al 2 dell’energia da fonte non rinnovabile immessa in rete l’anno precedente (Protocollo di Kyoto%; tale valore è stata poi incrementato per il 2008 fino al 20%).
I benefici derivanti dalla vendita dei certificati verdi (maggiorazione del prezzo di vendita pari ad Euro 125,25 per MW all’ora) andranno a favore delle imprese che produrranno energia da fonti rinnovabili.
Si intende che per poter accedere al regime agevolato dei certificati verdi, l’impresa dovrà ottenere dal Gestore della Rete il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili, a mezzo di una ristrutturazione/revisione (tecnicamente detta “revamping”) degli impianti di almeno il 70%, mediante la loro conversione in IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), secondo le disposizioni della legge n. 239/04 (legge “Marzano”) e della legge n. 152 del 3/04/06.
Va segnalata, altresì, la modifica apportata dal Dlgs dell’ottobre 2006, in recepimento della Direttiva 12/06, in virtù della quale il CDR non è più assimilato alle biomasse ai fini dell’incenerimento in centrali termoelettriche, per cui la richiesta del beneficio del certificato verde comporterebbe una modifica ulteriore della composizione dei materiali da trattare.
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