L'ARMA dei CARABINIERI per la tutela dei beni culturali di Donato Surano.

 

Capitolo Primo

 

La tutela dei beni culturali

 

1.1 Introduzione

 

 

L’Italia possiede un immenso patrimonio storico-artistico che risale alle grandi civiltà del passato come quella romana e greca. Le grandi dominazioni barbariche ed un rinascimento ricco di artisti di valenza mondiale, fa dell’Italia oltre che la nazione più ricca in tutti i campi dell’arte, nelle sue più ampie espressioni, anche l’unica nel mondo con la più alta presenza di beni artistici per chilometro quadrato, tanto da essere considerata un museo a cielo aperto.

 

1.2 L 'evoluzione del concetto di bene culturale nella legislazione

 

L’esigenza di custodire e di salvaguardare i beni artistici, è stata avvertita sin dalla Roma dei Cesari che emanarono alcune Leggi per proteggere i loro monumenti. I primi editti speciali furono emanati dallo stato pontificio per salvaguardare le opere d’arte come l’editto Sforza del 1646 che contiene un elenco dettagliato dei beni sottoposti a tutela. Lo Stato pontificio tentò inoltre di porre un freno alla dilagante ‘passione per collezionismo” con diversi editti che imponevano divieti d’esportazione senza licenza non solo di oggetti di interesse archeologico, ma anche di libri sacri, codici e manoscritti. Particolare importanza riveste l’editto del Cardinale Pacca, del 7 aprile 1820, che proibiva l’esportazione di oggetti di antichità e d’arte e dei reperti di scavo. Successivamente dopo l’unificazione d’Italia, si affidò l’azione di tutela del patrimonio culturale nazionale a commissioni ed organi locali coordinate dal governo centrale e nei primi anni del 1900, si  affrontò il problema con la Legge n. 185 del 12 giugno 1902, seguita dalla Legge n. 364 del 20 giugno 1909 con regolamento n. 363 del 30 gennaio 1913. Ed inoltre si cominciò a descrivere dal punto di vista giuridico la definizione di bene culturale che fino a quel momento non era ancora così chiaro. Ed infatti l'evoluzione normativa risultò intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni 1930, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all' attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Nella Legge del 1 giugno 1939, n.1089, a lungo restata il testo di riferimento per la tutela e la protezione dei beni culturali in Italia, si parla di "cose d'arte", comprendendo quindi solo beni significativi dal punto di vista estetico e solo beni costituiti da oggetti materiali. Parallelamente, nella legge n.1497 dello stesso anno, che riguardava la tutela ambientale, si parlava di "bellezze naturali". Ed inoltre, la tutela dei beni culturali fu affidata alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il 14 dicembre 1974, con D.L. n. 657, al fine di meglio regolamentare la Direzione Generale , venne istituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nel decreto legislativo n.112 del 1998 (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta "legge Bassanini"), al capo V, intitolato "Beni e attività culturali", per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): ""quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà". Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di "beni ambientali", "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "attività culturali".

Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di "bene culturale", che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici.

Con il decreto legislativo n.368 del 1998, sempre in attuazione della medesima Legge, veniva inoltre istituito il "Ministero dei beni e delle attività culturali", al quale erano devolute le attribuzioni del precedente "Ministero per i beni culturali e ambientali" e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un elenco di categorie di beni culturali era stato inoltre inserito nell'Allegato A ("Categorie di beni") della legge n.88 del 1998, riguardante le "Norme sulla circolazione dei beni culturali".

La legge n.352 del 1997 ("Disposizioni sui beni culturali") delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", o "Codice Urbani", articoli 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.

I provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni 1990 hanno ridisegnato la materia, con non poche incertezze applicative.

 

 

1.3 Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 

Nel 1998 fu emanata una Legge che regolava l’organizzazione amministrativa statale e lo svolgimento delle attività del Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 250 del 26 ottobre 1998) è riportato qui di seguito:

 

Articolo 1

 

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i Beni e  Attività Culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Articolo 2

Attribuzioni del Ministero

1. Al Ministero sono devolute: a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti

locali ai sensi della legislazione vigente; b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29

marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie: a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale; c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa

con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse

architettonico destinate ad attività culturali; e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza anche  mediante sostegno delle attività degli istituti culturali; f ) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni delMinistero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso; g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Sono trasferiti al Ministero:

a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali; b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).a

 

Articolo 3

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato:"Ministro", è l'organo di direzione politico amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresì il servizio di controllo interno

 

Articolo 4

 

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnicoscientifici

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale 12 del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitatidi settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici continuano adoperare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

 

Articolo 5

Il segretario generale

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

3. L 'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Articolo 6

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi

dell'articolo 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Bibliotecanazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di defi-nizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnicoscientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

 

Articolo 7

Il soprintendente regionale

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella è regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede: a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3; b) alla verifica dell’attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali; c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Articolo 8

Soprintendenze e gestioni autonome

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l 'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

 

Articolo 9

Scuole di formazione e studio

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L 'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle

scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

 

Articolo 10

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può: a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 11.

 

Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali

1. L 'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.

4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 12

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

2. Le definizioni: ministero e ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. I testi non hanno carattere di ufficialità e corrispondono alla versione della G.U.

1.4 Organismi di tutela

I beni compresi negli artt. 1, 2, e 3 del T.U., vengono tutelati dai seguenti organismi. Regioni: tramite le commissioni regionali per i beni e le attività culturali, d’intesa con le soprintendenze regionali, attuano programmi di valorizzazione, riqualificazione e recupero delle aree sottoposte alla tutela paesaggistico-ambientale, collaborano alla stesura del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali. Hanno le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche degli enti locali.

Regioni a statuto speciale: regione Sicilia e Trentino Alto Adige, hanno funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, la tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare. Non hanno competenza per quanto concerne l’esportazione ed importazione dei beni culturali, ma esercitano il diritto di prelazione. Dispongono di proprie soprintendenze. Soprintendenze regionali: hanno sede nei capoluoghi di regione, coordinano l’attività delle soprintendenze di settore, degli archivi di Stato e delle biblioteche presenti nel territorio regionale, propongono, alla direzione generale competente, il diritto di prelazione avanzato dalle regione o dagli enti locali. Adottano previa istruzione dei soprintendenti di settore i provvedimenti di vincolo. Soprintendenze di settore: sono per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico-artistico e per i beni archeologici-archivistici. Sono organi periferici dell’amministrazione

e dipendono dalla competente direzione generale. In particolare vigilano sull’osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di beni; vigilano sui beni di proprietà statale, da chiunque detenuti in uso o in consegna. Provvedono alla tutela, conservazione valorizzazione dei beni d’interesse artistico-storico di proprietà statale. Soprintendenze a gestione autonoma: soprintendenza archeologica di Pompei, altre sono in via di costituzione. Hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile sul complesso dei beni loro affidati.

 

Le Forze dell’Ordine: a queste è affidato il compito di prevenire e reprimere tutti i reati concernenti i beni culturali, nonché il recupero delle opere inerenti gli stessi. Nel loro ambito, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è riconosciuto unico organo competente nella materia specifica a livello nazionale ed internazionale in base al D.L. del 5 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, servizio generale n. 64 del 17 marzo successivo.

 

Il simbolo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Raffigura un drago in primo piano e sullo sfondo, il Pantheon. E’ una metafora del ruolo di difesa del patrimonio culturale di cui il comando è stato investito

 

 

 

Capitolo Secondo

 

 

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

 

2.1 Introduzione

 

Negli anni Sessanta, l’Italia affidò la tutela del patrimonio artistico alla Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. L’Italia attraversava un momento storico molto importante grazie alla sua ripresa economica che coincise però con l’intensificarsi delle esportazioni clandestine di opere d’arte rubate o scavate illecitamente, per arricchire i musei e le collezioni private di tutto il mondo. Il Dicastero, preoccupato dal fenomeno e del conseguente depauperamento del patrimonio culturale, chiese al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di costituire di un gruppo di militari che si occupasse prevalentemente della tutela del patrimonio paleontologico, archeologico, artistico e storico nazionale. Infatti il 3 maggio 1969 iniziava la sua attività il “Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione - Nucleo Tutela Patrimonio Artistico ”.

 

 

 

 

 

 

2.2 Origini e funzioni del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

 

Nel 1970 l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), con la convenzione di Parigi (12 ottobre-14 novembre 1970), raccomandò ai Paesi membri di dotarsi di organi di polizia specificamente addetti alla tutela del patrimonio artistico e culturale, l’Italia era sicuramente un paese precursore dell’indirizzo dato dall’organizzazione internazionale, avendo già istituito il 3 maggio 1969 il Comando Carabinieri Ministero della Pubblica Istruzione – Nucleo Tutela Patrimonio Artistico (nel 2001 è stato modificato con l’attuale nome). Inizialmente inquadrato nell’ambito del Ministero della Pubblica istruzione, il 10 febbraio 1975 il Comando passa al nuovo Ministero per i Beni culturali ed Ambientali che ne definiva in modo esaustivo la collocazione e gli estremi con Decreto ministeriale del 5 marzo 1992.

Benchè dunque anche tutte le altre forze di polizia operanti sul territorio nazionale (quali la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza) operino attivamente e proficuamente nella lotta al traffico illecito di opere d’arte, la specificità e l’importanza e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico consiste sostanzialmente in questo: l’essere specifico organo di contrasto, esplicitamente deputato a compiti di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano, con attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di beni artistici. Un organo altamente competente e specializzato, dunque, in continuo contatto con i suoi corrispondenti giudiziari ed investigativi negli altri paesi; la stessa F.B.I. (federal bureau of investigation), benchè dotata di un efficiente banca dati su base nazionale realizzata inserendo gli oggetti trafugati secondo criteri estremamente restrittivi, non ha un’unità operativa specializzata che operi solo su crimini d’arte, ma affida le indagini su questo tipo di reati indifferentemente a propri agenti scelti secondo la disponibilità del momento, affiancandoli alle locali unità di polizia competenti territorialmente e solo in caso che il furto dell’opera si accompagni anche ad un crimine federale.

Attualmente diretto dal Generale Roberto Conforti, il Comando (con sede in Roma, piazza S. Ignazio n.152) opera sulle direttive dell’attuale Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri e le altre forze dell’ordine ed in collaborazione con le locali Soprintendenze alle Belle Arti, svolgendo interventi sia preventivi che repressivi volti alla generale protezione del patrimonio storico-artistico italiano.

 

Alle dipendenze del comandante si trovano:

·        un Vice comandante (con il grado di Colonnello), che esercita il comando sugli undici nuclei istituiti nelle città ritenute più a rischio in questo settore (Sassari, Cosenza, Palermo, Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia, Genova, Torino, Milano –Monza);

·        un Tenente Colonnello, capo dell’ Ufficio Operazioni, il cui compito è di analizzare il fenomeno e pianificare le strategie di contrasto, gestendo la Sezione Elaborazione dati e coordinando gli interventi con le altre forze dell’ordine,

·        un Reparto Operativo, articolato in tre sezioni (Antiquariato, Archeologia, Falsi);

·        un Nucleo Comando per il governo del personale.

 

Schematizzando, si può dire che quattro sono i compiti fondamentali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico:

1.      recupero delle opere d’arte trafugate;

2.      coordinamento delle indagini in materia;

3.      svolgimento di attività infomativa a vari livelli;

4.      controllo dei siti archeologici, sia terrestri che marini.

 

Al fine di agevolare l’attività di recupero delle opere d’arte, i Nuclei Tutela Patrimonio Artistico stimolano la collaborazione consapevole dei proprietari delle opere stesse, consigliando di redigere una specie di scheda di identità della singola opera, definita Documento dell’opera d’arte, basta su un modello predisposto dal Centro Elaborazione dati dei carabinieri Tutela patrimonio artistico e rilevabile (oltre che sulle pubblicazioni del Comando) anche via INTERNET dal sito WEB del comando stesso (www.carabineri.it ); la scheda riporta il tipo di oggetto (ad esempio un dipinto), l’autore, l’epoca, la tecnica ed il materiale utilizzati (“madonna con bambino”). La parte più importante della scheda è però costituita dalla documentazione fotografica, che ogni proprietario dovrebbe realizzare e conservare con cura, sia che si tratto di un privato che di un museo o altro ente: la riproduzione fotografica è infatti essenziale non solo per distinguere senza ombra di dubbio un’ opera da un’ altra, come nel caso ed esempio di due violini Stradivari che differiscano solo in pochi dettagli  o magari solo nelle sfumature di colore del legno utilizzato, ma può anche essere inviata in tempi brevissimi vi a FAX o on line a dogane, uffici di polizia, ad autorità straniere per consentire un riconoscimento immediato e sicuro dell’opera stessa.

Disporre di una fotografia dell’opera consente inoltre, una volta che sia stata sottratta, di inserirla nel bollettino semestrale e pubblicato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico e distribuito capillarmente ad antiquari, musei, gallerie, case d’aste, operatori e commercianti del settore dell’arte e a chiunque ne faccia richiesta (oltre che, ovviamente, a tutte le forze di polizia e alle dogane): la presenza dell’opera sul bollettino rende più difficile invocare ad esempio l’incauto acquisto o addirittura l’acquisto in buona fede da parte di commercianti ed antiquari così come da parte delle case d’aste, rendendo più agevole l’individuazione ed il recupero dell’opera oltre ad evitare che si vanifichino gli sforzi effettuati per individuare i ricettatori, che di solito si trincerano appunto dietro l’acquisto in buona fede o l’incauto acquisto.

Oltre alle attività svolte nell’ambito del territorio nazionale su i temi sopraelencati, sempre in relazione ai compiti istituzionali sopra visti il Comando svolge importantissime e delicatissime mansioni anche al livello internazionale, le quali si possono articolare in tre campi di azione:

 

1.      svolgimento di indagini all’estero, in collaborazione con le agenzie di contrasto straniere interessate;

2.      controllo sulle opere ed oggetti d’arte esposti o offerti al pubblico in occasione di mostre, esposizioni, fiere e aste d’arte (questo sia in Italia che all’estero);

3.      recupero delle opere d’arte sottratte in Italia ed individuate all’estero, sulla base della vigente normativa internazionale e degli specifici accordi siglati dai paesi interessati 

 

Nello svolgimento delle sue attività di prevenzione e contrasto del traffico di opere d’arte, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico si avvale della banca dati: ORACLE, suddivisa in tre aree fondamentali:

Ø      Eventi (tutti i furti, le rapine, i danneggiamenti e cosi via),

Ø      Beni Artistici (tutte le informazioni descrittive dei beni artistici correlati agli eventi, compre fotografie ed immagini),

Ø      Persone (contenente dati ed informazioni anagrafiche riguardanti le persone coinvolte negli eventi sopra citati).

Queste tre aree distinte sono correlate e messe in relazione dal sistema operativo Leonardo, che consente di aggregare e disaggregare i dati a disposizione a seconda delle attuali esigenze conoscitive avanzate dalle indagini in corso.

Alla data odierna nella banca dati Oracle sono memorizzati 60.502 eventi e 1.391.210 beni artistici descritti con 157.657 immagini.

Oltre alle attività di repressione del fenomeno del traffico di opere d’arte e di prevenzione dei furti, il Comando porta avanti una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della tutela del patrimonio artistico nazionale che ha stimolato la nascita di una nuova consapevolezza dell’importanza delle opere d’arte come patrimonio storico e culturale comune sia nell’opinione pubblica che nei mass media.

Tale attività di sensibilizzazione viene portata avanti sia con pubblicazioni specifiche che con convegni a tema, riguardanti sia la circolazione illecita delle opere d’arte sia specifiche tematiche ad essa connesse.

L’ultimo convegno internazionale, dal titolo:”Traffico illecito di reperti archeologici: la globalizzazione del fenomeno e le problematiche di contrasto”, si è tenuto a Roma dal 25 al 28 giugno 2001, ed ha visto la partecipazione di delegazione di oltre 50 paesi, sia importatori (quale Stati Uniti, Germania, Inghilterra) sia esportatori, loro malgrado, di opere d’arte illecitamente sottratte (Russia, Egitto, Tunisia, ecc.), oltre ad agenzie di contrasto, organizzazioni sovra nazionali, operatori del settore e del privato sociale e del volontariato quali ad esempio Lega ambiente.

Al termine delle quattro giornate del convegno è stato redatto un decalogo volto a stimolare la tutela e la conservazione dei beni archeologici, effettuata adottando misure tese a valorizzare la conoscenza e l’apprezzamento per i beni archeologici stessi, a diffonderne la culture, a disincentivare l’acquisto di opere di dubbia provenienza da parte di musei, mercanti, gallerie e al contempo a facilitare il recupero dei reperti provenienti da scavi clandestini da parte dei paesi di origine che ne facciano richiesta, in accordo con la vigente normativa internazionale.

 

2.3 Altre agenzie di contrasto

Come già accennato nella sua attività di lotta al traffico illecito di opere d’arte, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico collabora fattivamente con altre Agenzie ed organi che si occupano dello stesso fenomeno. Oltre alle altre forze di polizia italiane il Comando collabora con le forze di polizia degli altri paesi europei (in particolari con quelle francesi) ed extraeuropei, ed in primo luogo con l’Interpol (International police). L’Interpol è un organizzazione internazionale di cui fanno parte 174 paesi, ed è stata creata con lo scopo di coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione tra le varie autorità di polizia dei vari paesi membri nella lotta alla criminalità.

 

2.4 Operazioni del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Grazie all’esperienza maturata in trentotto anni di attività, alla sinergia con le soprintendenze preposte alla tutela del patrimonio culturale, con le forze di Polizia nazionali ed internazionali, ed al coordinamento della magistratura, fino ad ora (il dato è aggiornato al 31/12/2006) è stato possibile procedere al recupero di:

v     202.924 opere d’arte;

v     7.708 all’estero;

v     1.152 in Italia, appartenenti ad altre nazioni;

v     222.570 opere falsificate;

v     500.151 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini;

 

ed alla denuncia di:

v     14.222 persone in stato di libertà;

v     3853 persone in stato d’arresto.

 

Il 5 marzo 1992, per i particolari meriti acquisiti ed il grado di specializzazione raggiunto, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo successivo, riconosceva giuridicamente il Comando

 

2.5 La situazione del traffico di opere d’arte in Italia.

L’Italia dispone di un patrimonio artistico e culturale stimato dall’UNESCO come uno dei più importanti al mondo, comprendente la metà dei beni immobili e mobili che presentano un interesse storico e culturale o artistico.

Secondo uno studio della fondazione Giovanni Agnelli di Torino (simposio su “economia delle arti e dello spettacolo: il quadro italiano e la riflessione internazionale”, Torino, 16 dicembre 1991), si contano all’incirca 3000 musei che riuniscono più di 40 milioni di opere d’arte senza contare le 85 mila chiese di interesse storico e artistico e gli innumerevoli palazzi, ville, castelli, siti archeologici. Aggiungiamo inoltre archivistico e librario, con 35 mila incunaboli e 35 mila “cinquecentine”. Le opere sottratte in Italia trovano più facilmente dei compratori nei Paesi ricchi, per cui le rotte del traffico vanno generalmente verso occidente e vero nord; si calcola ad esempio che solo gli Stati uniti rappresentino il 40 % del mercato mondiale di beni artistici sottratti in Italia. Ultimo caso di ritrovamento eccellente di un’opera italiana all’estero è quello di una statua in marmo di Artemide, opera di arte classica romana, sottratta a Capua nel gennaio 1994 e recuperata nel dicembre 2000 a Basilea, in Svizzera. L’Italia condivide con gli altri Paesi europei un emorragia di opere  e oggetti d’arte, trafugati in musei e gallerie ma più spesso presso abitazioni di privati, chiese, piccoli musei civici e fondazioni private. Ancora oggi, inoltre, operano sul territorio nazionale gruppi piccoli ma organizzati di cosidetti tomabaroli, i quali ogni anno scavano e trafugano reperti da numerosi siti archeologici non denunciati presenti in varie parti d’Italia, in principal modo necropoli etrusche.

 

 

  Sedi del Comando Tutela Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

 

 

 

 

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