Treviso: portici - Foto: Giacomo Latrofa

 

Legge 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del diritto d'autore
(G.U. 19 settembre 2000, n. 206)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari”.

Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale”.
2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

“È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificatae resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono”.
3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: “articolo 171-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 171-ter”.
4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.

5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni”.

 

Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini”.
2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”.

Art. 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione”.

Art. 5.
1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia”.

Art. 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.

Art. 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.

Art. 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
“Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
“Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno”.
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: “articoli 59, 60, 75,” sono inserite le seguenti: “75-bis,”.

Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione “Ente italiano per il diritto d’autore” ovunque ricorra è sostituita dall’espressione: “Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.

Art. 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno”.

Art. 11.
1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
“Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”.
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
“4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;”.

Art. 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.

Capo II
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”.

Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Art. 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
“Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1”.

Art. 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni”.

Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l’attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l’antipirateria. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Legge 21 novembre 2000, n. 342
"Misure in materia fiscale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.) 
Art. 38.
(Erogazioni liberali per progetti culturali)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall’articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 45.
(Regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendita all’asta)
1. Il dodicesimo comma dell’articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all’asta, è abrogato.
2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta). – 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene. L’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene;
b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
c) soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’articolo 36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all’asta non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all’asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario".
Art. 54.
(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell’articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per il periodo d’imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 82.
(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli)
1. Le liti fiscali riguardanti l’imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all’imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l’accertamento del tributo o l’irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;
b) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell’ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L’estinzione del giudizio è subordinata all’integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell’ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l’estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Segretariato generale
Art. 1.
Segretariato generale
1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.
2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".
3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti:
a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalita';
b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle societa' intersettoriali partecipate;
d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;
e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresi' l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito del loro numero complessivo.
Capo II
Amministrazione centrale
Art. 2.
Direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
d) la direzione generale per i beni archeologici;
e) la direzione generale per gli archivi;
f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
g) la direzione generale per il cinema;
h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di riferimento.
3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.
Art. 3.
Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico
1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.
2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo;
verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.
Art. 4.
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:
a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.
Art. 5.
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attivita':
a) promozione della qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica;
d) promozione della formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;
f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.
3. La direzione generale vigila sulla societa' di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".
4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Art. 6.
Direzione generale per i beni archeologici
1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 7.
Direzione generale per gli archivi
1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore;
coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.
Art. 8.
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.
2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, e' costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:
a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;
c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;
d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.
4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
Art. 9.
Direzione generale per il cinema
1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attivita' cinematografica.
2. La direzione, in particolare:
a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;
b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonche' in favore dell'esercizio cinematografico;
c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile l962, n. 161;
e) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore, nonche' la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;
f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita' della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 10.
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
2. La direzione, in particolare:
a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;
b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;
c) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore;
d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita' delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
Capo III
Istituti centrali
Art. 11.
Istituti centrali
1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonche' gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonche' alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla e' innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
Capo IV
Amministrazione periferica
Art. 12.
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali;
b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
d) le soprintendenze per i beni archeologici;
e) le soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi di Stato;
g) le biblioteche statali;
h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, e' affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalita' indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Art. 13.
Soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali
1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attivita' delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.
2. Il soprintendente regionale e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
150, inseriti nell'ambito delle professionalita' tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalita' ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:
a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attivita' culturali;
b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli intetessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;
c) puo' proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;
d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;
e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;
f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;
g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;
h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attivita' culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 14.
Compiti delle soprintendenze
1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.
2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformita' dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare:
a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;
b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;
c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;
e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita';
f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.
4. Il soprintendente per i beni archeologici puo' sottoscrivere accordi con le universita' statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarita', nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresi', assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attivita' di formazione degli addetti agli archivi.
Art. 15.
Archivi di Stato
1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in particolare:
a) conservano, tutelano e valorizzano:
1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;
2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;
3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;
b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;
d) svolgono le attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);
e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.
Art. 16.
Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.
2. Tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;
b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;
d) attivita' di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.
4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresi' in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilita' della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.
Art. 17.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformita' all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale puo' essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70
Allegato A
(previsto dall'art. 17, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali

  D.P.C.M. 8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997) Ruolo unico Nuove dotazioni
Dirigenti di prima fascia 6 11 (*) 17 (*)
Dirigenti seconda fascia 251 267 (**) 259 (**)
(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250".
- Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' recitano:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.
Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.
2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) &d(omissis);
b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella regione ;
c) (omissis).".
- L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosi' recita:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonche', nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di supporto alla cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda le note alle premesse.
- L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n.
4, recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' recita:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, cosi' recita:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.
- L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, cosi' dispone:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, cosi' recita:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i Fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitomaggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recita:
"Art. 10. - L'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e' articolata nei seguenti uffici centrali:
1) ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
2) ufficio centrale per i beni archivistici;
3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui e' preposto un dirigente generale.
Nell'ambito della Direzione generale suddetta e' costituito l'ufficio studi.
Gli uffici centrali coordinano le attivita' degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.
Con decreto del Ministro e' fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.
A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, e' preposto un dirigente generale che e' membro di diritto del corrispondente comitato di settore.".
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda la nota all'art. 1.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 1.
Note all'art. 4:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1. L'art. 156 del testo unico e' il seguente:
"Art. 156 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformita' della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1, e' rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26.
3. Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1, e' rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere".
Note all'art. 5:
- L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' dispone:
"Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".
- L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, cosi' dispone:
"Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro , con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del museo delle arti contemporanee. Nell'a'mbito del Centro e' istituito il museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento e contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.
7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge".
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota all'art. 5.
Note all'art. 9:
- L'art. 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, cosi' recita:
"Art. 5 (Revisione dei film). - 1. (Omissis).
2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".
3. (Omissis).
4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163".
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 1962, n. 109.
- Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:
"Art. 4 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. All'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";
c) (omissis).
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";
d) (omissis);
e) all'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art. 48";
f) (omissis);
g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.
"Art. 5 (Commissione consultiva per il cinema). - 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:
a) in ordine al riconoscimento della qualifica di:
"film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art.
4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonche' alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";
b) (omissis);
c) all'art. 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse";
e) (omissis);
f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";
g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse".
"Art. 6 (Commissione per il credito cinematografico). - 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:
a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;
b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.
2. (omissis).
3. (omissis).".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.
Note all'art. 10:
- Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:
"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art.1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:
"commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'a'mbito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile l985, n. 163.".
- Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota all'art. 9.
- L'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' dispone:
"2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
Nota all'art. 11:
- L'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recita:
"Art. 16 (Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e) - 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione e' effettuata secondo le procedure e con le modalita' stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilita' e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza".
- Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:
"Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori:
beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'archivio centrale dello Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.
L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.".
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3, si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.
- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, cosi' dispone:
"Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (omissis).
2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;
sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito";
b) (omissis);
c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:
"nonche' dell'art. 21-bis".
Note all'art. 12:
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda le note all'art. 1.
- L'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e' il seguente:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.".
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.
- L'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:
"Art. 7 (Il soprintendente regionale). - 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, e' conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale.
2. Il soprintendente regionale coordina le attivita' delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella regione. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'art. 3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 31 della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.
4. Il soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
- L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' il seguente:
"2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.".
Note all'art. 13:
- Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda le note all'art. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.
- Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recitano:
"Art. 6 (Dichiarazione). - (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera ⁣c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.".
"Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). - (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8) - 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.".
"Art. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla regione.".
- L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' dispone:
"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.".
Note all'art. 14:
- L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".
- L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 152 (La valorizzazione). - 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo".
- Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, vedasi in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 157:
"Art. 157 (Cartelli pubblicitari). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4). - 1.
Nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'art. 138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela".
Note all'art. 15:
- L'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recita:
"Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli archivi di Stato). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). - 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo".
- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, cosi' recita:
"Art. 18 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-tesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 dicembre 1998, n. 291.
Nota all'art. 17:
- Il testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 1974, n. 332, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1975, n. 43.

 

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

Art. 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Art. 2.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
Art. 3.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
Art. 4.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
Art. 5.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Art. 6.
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".
Art. 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
Art. 8.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Omissis artt. 1-10

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
    1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
        «c-bis) “Settori ammessi“: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».
    2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) “Settori rilevanti“: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».
    3. All’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».
    4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».
    5. All’articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
    6. All’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».
    7. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».
    8. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
    9. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».
    10. All’articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    «5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».
    11. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».
    12. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
    13. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
    1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
    14. L’Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall’emanazione delle disposizioni dell’Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all’ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l’esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.
    15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell’economia e delle finanze espone l’ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 46 della presente legge.
Art. 33.
(Servizi dei beni culturali)
    1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
        «b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l’altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell’offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all’ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all’articolo 2, comma 1, dello Statuto dell’International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all’atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all’atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest’ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l’autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore».

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 ottobre 2002
Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari
di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
(art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;
Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante "misure in materia fiscali", che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;
Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;
Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo 2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attività culturali di verificare la possibilità di procedere ad aggiornamenti periodici del decreto, al fine di valutare la possibilità e le modalità di identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;
Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001, accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;
 
DECRETA
Art. 1.
1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;
f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
 
Art. 2.
1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 è così di seguito determinata:
a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;
b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:
b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;
b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;
b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1) e b2).
2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub-b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, curerà la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 è fissata in Euro 90.379.600,00.
 
Art. 3.
1. Per "finalità" e "attività" nel settore dei beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Per "finalità" e "attività" di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
Art. 4.
1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.
 
Art. 5.
1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.
 
Art. 6.
1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.
2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni librali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.
 
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 2 ottobre 2002
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
 
 
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA 
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 3
1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".
Art. 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
 a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessita' tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le modalita' di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perche' esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".
Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita' dell'utilizzazione.".
Art. 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
Art. 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.".
Art. 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e' titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; 
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso puo' essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituto dal seguente:
"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.".
Art. 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.".
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza dei termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche 
ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro
Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto"
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
___________________

Direttiva 2001/29/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(G. U. n. L 167 del 22/06/2001)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi. (31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione. (40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "on-line" di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta ("on-demand"), in modo tale che il fruitore possa accedere alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di uso non interattivo "on-line" dovrebbero rimanere soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali. (55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento "on-line". Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo; d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.

CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI

Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Articolo 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico; e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica; h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici; i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI

Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione. Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.

Articolo 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime dei diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

Articolo 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.

Articolo 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

Articolo 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione(11) i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."

Articolo 12
Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione della presente direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure tecnologiche.

Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine

Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg

 

NOTE

(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 171), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 9 aprile 2001.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(6) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(7) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(8) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993 pag. 9).
(9) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

 

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