Treviso: portici - Foto: Giacomo Latrofa

 

Decreto 9 febbraio 2005
 
Ministero per i Beni e e le Attività Culturali. Procedure, modalita' e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
 
(GU n. 78 del 5-4-2005)

 
 
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e in particolare gli articoli 48 e 71;Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si sono pronunciati: l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota n. 90933 del 6 dicembre 2004; il Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 113946 del 14 ottobre 2004; il Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle cose ed ai beni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, l'assicurazione prevista dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6, primo periodo, del Codice medesimo, puo' essere rilasciata:
a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero. Per tale partecipazione, non sono previsti compensi o rimborsi di spese a carico del Ministero;
b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero, senza che cio' comporti oneri a carico di quest'ultimo.
Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si puo' tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.
1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello Stato, dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 18 del Regolamento, sentiti il Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
2. Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 il comitato tecnico-scientifico tiene conto:
del rilevante interesse scientifico della mostra o della manifestazione;
dello stato di conservazione delle opere per le quali e' richiesta la garanzia;
dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza e di microclima dell'ambiente espositivo, rispetto alla tipologia di opere che vi saranno esposte;
della conformita' del piano dei trasporti e dei sistemi di imballaggio rispetto agli standard tecnico-scientifici ed organizzativi piu' avanzati;
del rispetto, da parte del progetto della mostra o della manifestazione, dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa.

Art. 3.
1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore alla competente Direzione generale non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o della manifestazione.
2. Le richieste devono essere corredate della documentazione concernente:
a) il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:
1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o della manifestazione;
2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;
b) le condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e la qualificazione dei relativi spazi;
c) il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio;
d) il parere dell'ufficio ministeriale che ha promosso la mostra o la manifestazione ovvero ha collaborato alla elaborazione del relativo progetto tecnico-scientifico;
e) lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio ministeriale di cui alla lettera d) per regolare i rapporti, anche sotto il profilo economico, con gli altri enti ed istituti pubblici partecipanti alla mostra o alla manifestazione.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o della manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero puo' disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

Art. 4.
1. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio nazionale, la garanzia dello Stato, detta «da chiodo a chiodo», e' diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi nel corso del suo trasporto fino al luogo dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del suo rientro alla sede abituale.
2. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono all'estero, la garanzia di cui al comma 1 copre gli spostamenti delle opere dalla loro sede abituale fino al luogo stabilito per la loro uscita dal territorio nazionale nonche' gli spostamenti delle opere medesime dal momento del loro rientro in Italia fino alla loro ricollocazione nella sede di provenienza. Gli spostamenti delle opere in territorio straniero sono coperti da apposita assicurazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Art. 5.
1. Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero, con le modalita' indicate nel provvedimento di concessione della garanzia medesima.

Art. 6.
1. Con il provvedimento di concessione della garanzia statale e' stabilito il valore da corrispondere per ogni singola opera in caso di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno. In caso di danno, il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione subita dall'opera, sentito in merito il competente ufficio periferico.

Art. 7.
1. Il provvedimento di concessione della garanzia statale puo' prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entita' dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalita' di cui all'art. 163, comma 3, del Codice.

Art. 8.
1. Qualora per le mostre e le manifestazioni di cui all'art. 1 si ricorra al prestito di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero puo' rilasciare ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione, a copertura dei rischi di cui all'art. 4, comma 1, a valere dal momento in cui esse entrano nel territorio nazionale fino al momento in cui ne escono.
2. Alla garanzia di cui al comma 1, si applicano le procedure e le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 9.
1. Agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del Codice, mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice, le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Codice, e secondo le procedure, le modalita' e le condizioni stabilite dal presente decreto, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Roma, 9 febbraio 2005
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235
 

_______________________
  Decreto 28 febbraio 2005

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica.
 
(GU n. 61 del 15-3-2005)

IL CAPO DIPARTIMENTO
per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali

di concerto con

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come «Ministero»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale l'Agenzia del demanio esprime la volonta' di confermare quanto definito con il decreto sopra citato;
Rilevato altresi' che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere al dettato ed alle finalita' del predetto art. 12 del Codice;
Considerata altresi' la necessita' di aggiornare l'allegato A al predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice;
Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonche' alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.»;
b) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.»;
c) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita' culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.».
2. L'allegato A del presente decreto sostituisce l'allegato A del citato decreto del 6 febbraio 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005

Il capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cecchi

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio Spitz

Allegato A

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita' elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli utenti. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovra' essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da societa' accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali: verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicita' immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalita' di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password gia' in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda.
I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;
(campo di testo) inserire un testo.
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

Omissis.
 

___________________
 Legge 31 marzo 2005, n. 43
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005
 

Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1.
    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Disposizioni per l'universita'
1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole.
Art. 1-bis.
Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali
1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004.
Art. 1-ter.
Programmazione e valutazione delle Universita'
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4.
Art. 1-quater.
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali
1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies.
Istituto musicale di Ceglie Messapico
1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'universita' e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-bis.
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio
1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.".
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera' sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"".
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate.Art. 3-bis.
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali
1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe".
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni".
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto";
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, ";
c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto";
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.".
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.
Art. 4.
Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 7-quinquiesdecies.
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS
1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente.
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Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005

Art. 1.
Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonche' delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.
Art. 2.
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118
"Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;
Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:
    1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare 1'opportunità «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facoltà e' limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina e' applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene già la disciplina del diritto di seguito;
    2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di valutare l'opportunità - all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione, già contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».
Art. 4.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».
Art. 8.
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».
Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.».
Art. 10.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».
Art. 11.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Art. 14.
Sostituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Art. 15.
Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.».
 

DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL
DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
recante il_ “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”,
_ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
VISTO l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del …;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del …;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche alla Parte prima)
1. Alla Parte prima, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 5:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie,
nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale delle predette cose
sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l’esercizio delle
potestà previste dall’articolo 128 compete al Ministero.”;
2) al comma 3, le parole: “anche su raccolte librarie private, nonché” sono
soppresse;
b) all’articolo 6, dopo le parole: “del patrimonio stesso” sono inserite
le seguenti: “, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”.
Art. 2
(Modifiche alla Parte seconda)
1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: “ente e istituto pubblico” sono
inserite le seguenti: “, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate
all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e di quelle ad esse assimilabili”;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: “e particolari caratteristiche
ambientali,” sono inserite le seguenti: “ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,”; le parole:
“artistico o storico” sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: “le cose di interesse
numismatico” sono aggiunte le seguenti: “che, in rapporto all’epoca, alle
tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento,
abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico”;
4) al comma 4, lettera l), le parole: “le tipologie di architettura rurale”
sono sostituite dalle seguenti: “le architetture rurali”;
b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: “e gli altri
ornamenti” sono sostituite dalle seguenti: “ed altri elementi decorativi”;
c) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: “del presente Titolo” sono sostituite dalle
seguenti: “della presente Parte”;
2) al comma 6, le parole: “Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al
comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Le cose di cui al comma 4 e
quelle di cui al comma 5”;
3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta.”;
d) all’articolo 14, comma 3, la congiunzione: “o” è sostituita dalla
congiunzione: “e”;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo la parola: “Avverso” sono inserite
le seguenti: “il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo
12 o”;
f) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: “beni culturali” sono
aggiunte le seguenti: “in ogni sua articolazione”;
g) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole: “Gli archivi” sono
inserite le seguenti: “pubblici e gli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13”;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 13” sono
inserite le seguenti: “, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2,
lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13”;
2) al comma 1, lettera e), le parole: “di soggetti giuridici privati” sono
sostituite dalle seguenti: “privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13”;
3) al comma 4, dopo le parole: “del soprintendente.” sono aggiunte le
seguenti: “Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è
comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma
1.”;
4) al comma 5, dopo la parola: “prescrizioni.” sono aggiunte le seguenti:
“Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione,
il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle
già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.”;
i) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: “Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,” sono
sostituite dalle seguenti: “Ove sorga l’esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva
comunicazione al richiedente ed”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può
diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il
richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni.”;
l) all’articolo 28, comma 4, le parole: “di opere pubbliche” sono
sostituite dalle seguenti: “di lavori pubblici” e le parole: “dell’opera
pubblica” sono soppresse;
m) all’articolo 29:
OMISSIS
n) all’articolo 30, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla
soprintendenza, nonché al Ministero dell’interno per gli accertamenti di
cui all’articolo 125.”;
o) all’articolo 37, comma 1, la parola: “immobili” è soppressa;
p) all’articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: “Apertura al pubblico degli immobili” sono
sostituite dalle seguenti: “Accessibilità del pubblico ai beni culturali”;
2) al comma 1, le parole: “Gli immobili” sono sostituite dalle seguenti: “I
beni culturali”;
q) all’articolo 44:
1) al comma 1, la parola: “importanza” è sostituita dalla seguente:
“pregio”;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’assicurazione
può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell’articolo 48, comma 5.”;
r) all’articolo 46, comma 3, la congiunzione: “o” è sostituita dalla
congiunzione: “e”;
s) all’articolo 50, comma 1, le parole: “ed altri ornamenti” sono
sostituite dalle seguenti: “ed altri elementi decorativi di edifici”;
t) all’articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole: “fino a quando non sia intervenuta, ove
necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica
previsto dall’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla
conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il
procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12,
commi 4, 5 e 6”;
2) al comma 2, lettera d), le parole: “quali testimonianze dell’identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose” sono soppresse;
u) all’articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) l’alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la
valorizzazione dei beni;”;
v) all’articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: “e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri
immobiliari.”;
z) all’articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: “dall’apertura della
successione” sono sostituite dalle seguenti: “dalla comunicazione notarile
prevista dall’articolo 623 del codice civile”;
aa) all’articolo 60, comma 1, le parole: “al medesimo prezzo stabilito
nell’atto di alienazione” sono sostituite dalle seguenti: “o conferiti in
società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento”;
bb) all’articolo 62:
1) al comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”; le
parole: “la proposta” sono sostituite dalle seguenti: “una proposta”; la
parola “motivata” è soppressa e dopo le parole “della spesa” sono aggiunte
le seguenti: “indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del
bene”;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministero può
rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente
interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.”;
cc) all’articolo 70, comma 3, le parole: “, in materia di copertura
finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno” sono soppresse;
dd) all’articolo 106:
1) al comma 1, le parole: “Il Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “Lo
Stato”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la
concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e
la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della
destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore
conservazione del bene.”;
ee) all’articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “già
esistenti” sono inserite le seguenti: “nonché quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l’originale”;
ff) l’articolo 112 è sostituito dal seguente:
“Articolo 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza
pubblica) - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi
indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della
normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le
disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli
scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano
accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché
per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli
accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in
rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì
l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi
possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli
interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei
piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque
la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai
quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi
partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati
proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione,
nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, anche
quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia
per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
8-bis. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4,
possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni
culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.
All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
gg) il comma 1 dell’articolo 114 è sostituito dal seguente:
“1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche
con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità
delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano
l’aggiornamento periodico.”;
hh) l’articolo 115 è sostituito dal seguente:
“Articolo 115 (Forme di gestione) - 1. Le attività di valorizzazione
dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.”;
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta
anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle
attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte
delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici
costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla
base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che
eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, comma 5,
non possono comunque essere indivuduati quali concessionari delle attività
di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono
alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di
valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione
indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in
termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di
obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel
rispetto dei parametri di cui all’articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5,
regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione
mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i
contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i
relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e
dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel
contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’articolo 112,
comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte
del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal
contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,
determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono,
la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei
soggetti di cui all’articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso
dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della
valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione
dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei
medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere
collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio delle
attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione della concessione delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente
articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.”;
ii) l’articolo 116 è sostituito dal seguente:
“Articolo 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso) –
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi
dell’articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al
regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal
Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici indicati all’articolo 112, comma 5.”;
ll) all’articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) di quelli
versati ai sensi dell’articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini
indicati al comma 1 dello stesso articolo.”;
2) al comma 2, dopo la parola: “provvede” sono inserite le seguenti: “, ove
ancora operante,”.
Art. 3
(Modifiche alla Parte quarta)
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 163, comma 1, dopo le parole: “del Capo V” sono
inserite le seguenti: “del Titolo I della Parte seconda”;
b) all’articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: “diritto di” sono
soppresse;
c) all’articolo 179, comma 1, le parole: “od imitazione” sono
sostituite dalle seguenti: “od imitazioni”;
Art. 4
(Modifiche alla Parte quinta)
1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 182:
OMISSIS
b) all’articolo 183:
1) al comma 2, le parole: “degli articoli 5 e 44” sono sostituite dalle
seguenti: “degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,”;
2) al comma 5, dopo le parole: “in attuazione” sono inserite le seguenti:
“degli articoli 44, comma 4, e”.
Art. 5
(Modifiche all’Allegato A)
1. All’Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “Previsto dagli” sono sostituite dalle
seguenti: “Integrativo della disciplina di cui agli”;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 è sostituito dal seguente:
“b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.”;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con
le parole: “I beni culturali” e finisce con le parole “alla lettera B” è
soppresso.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente
all’articolo 10;
c) decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente
all’articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all’articolo 2-decies.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì …
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Il Ministro per gli affari regionali

 

Schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed
integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.b (parte paesaggio)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al
Governo per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della Camera dei deputati, resi,
rispettivamente, in data 8 febbraio 2006 e 15 febbraio 2006, e delle Commissioni 7 e
13 del Senato della Repubblica, resi in data 7 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
ART. 1
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole:"conferite alle regioni" sono sostituite dalle seguenti:"esercitate
dallo Stato e dalle regioni";
b) al comma 7 le parole: “di cui ai” sono sostituite dalle seguenti:”esercitate dalle
regioni ai sensi dei”.
ART. 2
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
comprende anche la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti
ed integrati.”.
ART. 3
(Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1 dell’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
parole: “intende una parte omogenea” sono sostituite dalle parole:“ intendono parti” e
dopo la parola:“ caratteri” è inserita la parola:“distintivi”.
ART. 4
Modifiche all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,dopo le parole: “gli immobili e le aree” é soppressa la parola: ”comunque” e sono
inserite le parole : “tipizzati, individuati e”.
ART. 5
(Sostituzione dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 135
(Pianificazione paesaggistica)
1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto,
tutelato e valorizzato. A tal fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle
forme previste dall’articolo 143, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio,
approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale,
entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici
definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle
tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i
diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e
comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o
degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in
relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.”.
ART. 6
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo la parola: “tradizionale” sono inserite le seguenti:”, ivi comprese le zone di
interesse archeologico;”.
ART. 7
(Sostituzione dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 137
(Commissioni regionali)
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle
lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente
per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti
in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono
nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti
nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del
patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente
sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle
nomine.
3. Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono
esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio
di competenze analoghe.”.
ART. 8
(Sostituzione dell’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 138
(Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico)
1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali
interessati, la commissione di cui all’articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni
attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla
consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza
del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 e
propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con
riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche
degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in
cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni,
le misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica
disciplina di tutela, nonché l’eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli
immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell’atto di
iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata
dall’organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o
regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.”.
ART. 9
(Sostituzione dell’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 139
( Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree,
corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é
pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città
metropolitana e alla provincia interessate.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a
tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146,
comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa
della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, viene altresì data
comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore
o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i
comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì
facoltà di indire un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene
possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.”.
ART. 10
(Sostituzione dell’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 140
(Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza)
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i
documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il
provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d)
dell’articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una
specifica disciplina di tutela, nonché l’eventuale indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte
integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136 sono altresì notificati al proprietario,
possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonché
trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata
a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.”.
ART. 11
(Sostituzione dell’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 141
(Provvedimenti ministeriali)
1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all’articolo 138 o la
regione non provveda nel termine di cui all’articolo 140, il competente organo
ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l’avvio della procedura di
sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione eventualmente
acquisita dalla commissione provinciale, espleta l’istruttoria, formula la proposta e la
invia contestualmente ai Ministero, alla regione, nonché ai comuni interessati affinché
questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, e
provvede direttamente agli adempimenti indicati all’articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 139, comma 5, e
provvede con decreto entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse
pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall’articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano
gli effetti cui all’articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di
integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico in precedenza emanati.”.
ART. 12
(Sostituzione dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 142
(Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state
concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai
sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della
presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato,
può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati
all’articolo 157.”.
ART. 13
(Sostituzione dell’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.L’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ ART. 143
(Piano paesaggistico)
1. L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche
storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei
valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al
comma 1 dell’articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro
tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135 ;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio
compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree
tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le
azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di immobili o di
aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina
di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi
di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è
consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei
criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g)
ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni
vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di
adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa
è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il
contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo
preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche. Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con
provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi
per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3,
nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del
soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142 e non oggetto di atti o
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147;
6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata
all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell’articolo 145.
7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la
realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva
conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano
effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di
un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni
nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il
recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.”.
ART. 14
(Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.All’articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine le regioni disciplinano
mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in
particolare stabilendo che a far data dall’adozione o approvazione preliminare del piano,
da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli
immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela per essi previste nel piano stesso.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fatto salvo quanto disposto al precedente
comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.”.
ART. 15
(Modifiche all’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.All’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “nonché con” sono soppresse le parole: “gli strumenti” e
sono inserite le seguenti: “i piani, programmi e progetti”;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti
gestori delle aree naturali protette.”.
ART. 16
( Sostituzione dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 146
(Autorizzazione)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli
atti e dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela
dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1,
hanno l’obbligo di sottoporre alla regione, o all’ente locale al quale la regione ha
delegato le funzioni, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia
rilasciata l’autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria
di cui al presente articolo, ne possono delegare l’esercizio alle province, o a forme
associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all’uopo definite
ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di
assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica
e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano
paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 3 e a condizione che i comuni abbiano
provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le
regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere
della soprintendenza, di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Statoregioni,
è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene
interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica
la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità
di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di
notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati dalla
dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L’amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il
paesaggio di cui all’articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica
dell’intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette
al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell’autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifichi che la
documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le
necessarie integrazioni; in tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario
acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero
effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, per un periodo
comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per
l’acquisizione del parere, l’amministrazione competente assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all’approvazione del
piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 3, e all’avvenuto adeguamento ad
esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto
previsto dall’articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente,
l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione oppure comunica agli interessati
il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche. L’autorizzazione costituisce atto autonomo e
presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio.
I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di
richiedere l’autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario
ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare
accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata
alla soprintendenza competente.
11. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua
emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il
parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trovano l’immobile o l’area
sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5,
non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,
degli interventi.
13. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico
o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione,
ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica,
anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è istituito un
elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in
difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della
commissione per il paesaggio. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all’articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le
attività minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all’articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle
autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano
ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per
quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente
si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.”.
ART. 17
(Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 2 dell’articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
parole: “l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure
previste all’articolo 26” sono sostituite dalle seguenti:“si applica l’articolo 26 del
presente Codice”.
ART. 18
(Sostituzione dell’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ ART. 148
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il
funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono
delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo
146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il
necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di
partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tal caso, il parere di
cui all’articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali
per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando
l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi 12, 13 e 14.”.
ART. 19
(Modifiche all’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1 dell’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti:”lettera a)” e le parole: “e dell’articolo
156, comma 4” sono soppresse.
ART. 20
(Modifiche all’articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All’articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: “pregiudicare il bene” sono sostituite dalle
seguenti: “recare pregiudizio al paesaggio”;
c) al comma 2, dopo le parole: “della proposta” sono soppresse le parole: “della
Commissione” e dopo le parole: “di cui all’articolo138 o” sono soppresse le parole:
“della proposta dell’organo ministeriale prevista”; in fine, le parole: “comma 4” sono
sostituite dalle parole: “comma 3”;
d) al comma 3 le parole: “pianificazione paesaggistica” sono sostituite dalle parole: “il
piano paesaggistico”, e dopo le parole: “preveda misure” sono inserite le seguenti: “o
interventi”; in fine, le parole: “, per non compromettere l’attuazione della
pianificazione.” sono soppresse.
ART. 21
(Modifiche all’articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All’articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente comma: “1. Nel caso di aperture di strade e di
cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e
in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in prossimità
degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione, tenendo in
debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione,
idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà
spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.”;
b) al comma 2 la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “regione”.
ART. 22
(Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 3 dell’articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
parole: “o all’articolo 139, comma 1, lettera m),” sono sostituite dalle seguenti: “o
dall’articolo 142, comma 1, lettera m),” e dopo la parola: “amministrazione” è inserita
la seguente: “competente”.
ART. 23
(Modifiche all’articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo le parole: “poteri sostitutivi” sono inserite le seguenti: “da parte del
Ministero”.
ART. 24
( Sostituzione dell’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. L’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal
seguente:
“ART.156
(Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici)
1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’articolo 149
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformità tra le
disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il
Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di
tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo
143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e
dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la
regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di
accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all’accordo preliminare non
consegua entro sessanta giorni l’approvazione da parte della regione il piano è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua
l’accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 143.”.
ART. 25
(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Al comma 1 dell’articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la
lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: “g) f)- bis i provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.”.
ART. 26
(Sostituzione dell’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.L’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ART. 159
(Procedimento di autorizzazione in via transitoria)
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 156 ovvero, se anteriore,
all’approvazione o all’adeguamento dei piani paesaggistici, l’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso
di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati.
2. L’amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione
illustrativa degli accertamenti indicati dall’articolo 146, comma 6. L’autorizzazione è
rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli
altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto
di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela
del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento
motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del
decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà
agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla
documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione
alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.”.
ART. 27
(Sostituzione dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.L’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ART.167
(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte
terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per
provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda
d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità
amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa
diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita
convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo
le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area
interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità
preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di
cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica
presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai
sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto
dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1,
anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le
somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per
l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre
somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.”.
ART. 28
(Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.All’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: “immobili od aree che,” le parole: “ai sensi
dell’articolo 136,” sono soppresse;
b) al comma 1-ter dopo le parole: “sanzioni amministrative” la parola: “ripristinatorie”
è soppressa.
ART. 29
(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 sono
aggiunti in fine i seguenti commi:
“4. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande
di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non
ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con
determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo
caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle domande di sanatoria presentate
nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, si intende vincolante.
6. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5.”.
ART. 30
(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Il comma 3 dell’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è
sostituito dal seguente:“3. La partecipazione alle Commissioni previste dal presente
codice é assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140
"Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis
1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis - Titolarità dei diritti connessi - Art. 99-bis. - 1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».
Art. 3.
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito il seguente:
«Art. 156-ter. - 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.».
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».
Art. 8.
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il seguente:
«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».
Art. 9.
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».
Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e' inserito il seguente:
«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 121 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
Art. 15.
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».
Art. 16.
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 124 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».
Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 125 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».
Art. 18.
Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».
Art. 19.
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 131 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».
Art. 20.
Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.».
Art. 21.
Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

 

 

 

 

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